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La Rivista | nº 04 Aprile 2019


La condizione di mutualità nelle cooperative agricole-quantificazione e rendicontazione in bilancio

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperativa
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperativa

Premessa

Una delle novità più significative della riforma del diritto societario del 2014 è rappresentata dall’inserimento, all’interno del codice, delle disposizioni che regolano la prevalenza che deve sussistere nei rapporti di scambio mutualistico intrattenuti con i soci quale elemento discriminante per la distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente, ivi prevedendo anche le modalità per la sua determinazione.

La relazione governativa dà atto delle diverse opzioni che potevano scegliersi per regolamentare la materia e, in particolare, del fatto che si sarebbe potuto inserire nella riforma un criterio di carattere generale per l’individuazione della prevalenza, ovvero, come in realtà si è fatto, delineare in modo analitico e preciso il metodo da osservare al fine di stabilire se una cooperativa si qualifica a mutualità prevalente o meno anche se comunque presenta possibili situazioni di criticità nella determinazione.

Tale percorso è stato preferito nella consapevolezza che il tema della prevalenza costituisce uno degli elementi cardine della riforma del diritto societario relativamente alle società cooperative e, in quanto tale, oggetto di particolare attenzione, non fosse altro per il fatto che gli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria sono chiamati a verificare quanto documentato all’interno della nota integrativa in merito al rispetto della condizione di mutualità prevalente ai fini di accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle agevolazioni tributarie.

Tale scelta del legislatore è sicuramente apprezzabile, in quanto un diverso approccio oltre a rendere comunque necessari ulteriori interventi sul piano amministrativo con la conseguenza di dilatare ulteriormente la discussione a tale riguardo, sarebbe stato foriero di una prassi interpretativa rilevante con il rischio di generare notevoli incertezze, in una materia che richiede, invece, una definizione tale da non generare comportamenti disomogenei, viste le conseguenze sul piano fiscale.

È proprio per questo che l'approccio, che da una parte tiene conto delle svariate tipologie e realtà cooperative che diversamente realizzano lo scambio mutualistico e dall›altra individua i parametri di riferimento per la determinazione della prevalenza nelle voci di bilancio così come sono stabilite dallo stesso codice, appare adeguato rispetto alla complessità delle realtà economiche che fanno parte del movimento cooperativo.

Così, l’art. 2512 c.c., in primo luogo, si preoccupa di individuare nelle seguenti le tre diverse tipologie di cooperative che si diversificano proprio in ragione di come avviene lo scambio mutualistico:

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