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La Rivista | nº 05 Maggio 2019


La dichiarazione dei redditi delle società agricole in opzione

di Sauro Garavini, dottore commercialista
e Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

Le società agricole, non costituendo una nuova forma societaria bensì un adattamento di quelle già esistenti, compilano la dichiarazione dei redditi seguendo le regole proprie di ciascun tipo societario.

Nonostante la base comune, le caratteristiche e le opportunità offerte dal legislatore alle società agricole impongono attenzioni particolari soprattutto in sede di determinazione della base imponibile nonché nella compilazione di appositi prospetti.

Ci si riferisce in particolare al comma 1093 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con il quale il legislatore fiscale ha previsto che le società di persone (Snc e Sas), le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR.

Proprio in riferimento alle dichiarazioni dei redditi di tali soggetti verterà il presente articolo.

L’OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITI SU BASE CATASTALE

Prima di cimentarsi con i quadri della dichiarazione dei redditi relativi alla determinazione della base imponibile è fondamentale mettere a conoscenza l’Agenzia delle Entrate delle “regole del gioco” ossia dei criteri adottati ai fini del calcolo degli elementi fondanti il conteggio dell’imposta.
Sarà quindi indispensabile indicare che la società agricola intende avvalersi del regime d’imposizione introdotto dal comma 1093 della Legge 296/2006 dato che esso costituisce una alternativa, opzionale, al regime analitico (a costi e ricavi) di determinazione del reddito d’impresa.

Pertanto, le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale sono tenute a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata: sul punto rileva l’art. 1, comma 1, D.M. 213/2007 che richiama quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442 (nota art. 2, comma 1, D.P.R. n. 442/1997).

garavini normativa 1

L’opzione ha effetto solamente ai fini delle imposte dirette e non coinvolge l’IRAP e l’IVA.

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