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L’arrivo della primavera annuncia per il settore ortofrutticolo l’intensificarsi delle attività in campo, ma anche la programmazione delle vendite delle future produzioni frutticole che raggiungeranno l’apice in estate ed autunno.
A tal fine è utile riepilogare i principali contratti che le imprese del settore stanno utilizzando nella vendita dei prodotti ortofrutticoli, in particolare della frutta, nella consapevolezza che nel tempo è variato sia il loro utilizzo che la loro importanza.
La riforma del settore agricolo introdotta dal D.Lgs. n. 228/2001, che ha avviato il processo di modernizzazione dell’agricoltura italiana, ha radicalmente modificato il concetto di attività connesse dando alle imprese opportunità fino ad allora impensabili: per il settore ortofrutticolo è emersa la possibilità di manipolare, trasformare e commercializzare anche prodotti acquistati da terzi benché in misura non prevalente rispetto alla propria produzione.
L’imprenditore agricolo può pertanto acquistare prodotti di terzi per integrare la propria produzione (anche di gamma), avvantaggiato dal fatto di non perdere la propria qualifica di imprenditore agricolo e di tassare tali integrazioni di prodotto, rispettando determinati limiti e processi, alla stregua della propria produzione ossia ricomprese nel reddito agrario del terreno ove viene svolta l’attività agricola principale.
Le nuove possibilità offerte dal legislatore civilistico, abbinate anche alle riforme del legislatore fiscale hanno pertanto dato impulso e rivitalizzato forme contrattuali già presenti nel settore agricolo, magari anche in disuso, adattandole però al nuovo contesto economico.
Nel prosieguo si analizzeranno le peculiarità fiscali di tre forme contrattuali: il contratto di commissione, il contratto di vendita con prezzo da determinare e il contratto di vendita in piedi.
Il contratto di commissione è disciplinato dall’art. 1731 del c.c. che lo qualifica come un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario.

Il contratto di commissione rientra nell’ambito del contratto di mandato, ossia il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 c.c.). Il mandato può essere “con rappresentanza” se al mandatario è conferito il potere di agire sia in nome che per conto del mandante oppure “senza rappresentanza” se il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante.