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La nostra azienda coltiva prevalentemente mele e pere. Vorremmo valorizzare le nostre produzioni attraverso l’affettatura, la disidratazione e il confezionamento di una parte del nostro prodotto. Come sarebbe tassato il prodotto così ottenuto?
L’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha integralmente riscritto l’art. 2135 del c.c. ed ha fornito una nuova definizione dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole.
In base alla nuova formulazione il comma 3 del citato art. 2135, non menzionando più il concetto di “normalità”, ha esteso la gamma di attività che l’imprenditore agricolo può svolgere con l’identificazione delle attività che devono essere considerate agricole per connessione, in quanto collegate ad una attività agricola principale.
Ora infatti, l’art. 2135 del codice civile, nel descrivere le attività che l’imprenditore agricolo può svolgere, al terzo comma precisa che “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali[…]”.
Pertanto, sotto il profilo civilistico, la manipolazione e trasformazione del vostro prodotto, così come descritta, risulta pienamente conforme al disposto normativo in quanto il prodotto trasformato e commercializzato è frutto esclusivamente di prodotti agricoli ottenuti dal fondo aziendale.
Peraltro, riteniamo che la vendita dei frutti da voi essiccati e/o disidratati risulta pienamente compatibile anche con la normativa relativa all’esercizio dell’attività di vendita diretta prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 ove è richiesto che l’imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto al registro delle imprese provveda direttamente alla vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalentemente dalla propria azienda nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.