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La Rivista | nº 04 Aprile 2020


La gestione dei terreni a riposo EFA e NON-EFA

del prof. Angelo Frascarelli, docente di politica agroalimentare

La gestione dei terreni a riposo (set aside o maggese) presenta alcune particolarità che suscitano molte domande da parte degli agricoltori.

Le specificità del terreno a riposo sono molteplici, per i numerosi elementi che lo caratterizzano:

  • un seminativo;
  • una coltura ai fini della diversificazione;
  • una superficie utilizzabile come area ecologica (EFA);
  • soggetta a specifici vincoli della condizionalità.

La gestione dei terreni a riposo non è particolarmente impegnativa, anzi in molti casi rappresenta un’opportunità per i terreni marginali, in virtù della sua possibilità di essere utilizzata come coltura nella diversificazione e come EFA. Tuttavia la gestione dei terreni a riposo richiede qualche elemento di conoscenza aggiuntiva per applicare correttamente gli impegni normativi.

Superficie ammissibile

Il terreno a riposo è una superficie ammissibile ai pagamenti diretti ed è un seminativo. La PAC 2014-2020 conferma il disaccoppiamento quale cardine del sostegno, con la sola eccezione del sostegno accoppiato pari al 12% del plafond complessivo dei pagamenti diretti.

In base al principio del disaccoppiamento del sostegno, l’agricoltore non ha l’obbligo di praticare alcuna coltivazione, purché rispetti gli impegni della condizionalità e del greening. Quindi il terreno a riposo (set aside o maggese) percepisce i pagamenti diretti alla stessa stregua di qualsiasi altra superficie agricola.

Da questo fatto ne deriva un’indicazione per gli agricoltori: inserire tutti i terreni, anche gli incolti, nella domanda PAC. Infatti, la nuova PAC assegna un titolo a tutte le superfici agricole, quindi anche i terreni attualmente incolti possono diventare superficie ammissibile, se sono gestiti come un terreno a riposo:

  • mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità);
  • mantenimento in uno stato idoneo alla coltivazione e su di essa venga svolta un’attività minima.

A tal fine è sufficiente che sul terreno a riposo venga svolta almeno un’attività agricola con cadenza annuale: tranciatura, erpicatura, sfalcio, ecc. In sintesi, una semplice trinciatura annuale rende un terreno ammissibile ai pagamenti diretti.

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