tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 La manipolazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

La Rivista | nº 04 Aprile 2019


La manipolazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

di Vanni Fusconi, avvocato

Nel mondo ortofrutticolo, le imprese agricole che intendono aumentare la propria produttività, integrando così il reddito e il profitto, spesso si avvalgono dei prodotti altrui per aumentare la gamma o la quantità dei propri prodotti agricoli.

Tutto il processo, che nasce dall’acquisto da terzi del prodotto “grezzo”, fino alla sua commercializzazione, si compone di una serie di operazioni propedeutiche ad ottenere un bene idoneo ad essere immesso sul mercato.

Soprattutto per quanto riguarda la frutta, essendo la stessa un prodotto della terra “difficile da trattare”, le fasi di lavorazione sono diverse e, molto spesso, oltre ad essere effettuate con macchinari industriali (es. macchine calibratrici), vengono svolte manualmente da operatori specializzati.

Definire in maniera chiara e precisa le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli assume primaria importanza dal punto di vista fiscale, infatti, come vedremo più dettagliatamente in seguito, la frutta acquistata da terzi in misura non prevalente può rientrare nella determinazione del reddito su base catastale solo se viene previamente sottoposta ad un processo di “manipolazione” o “trasformazione”.

Gli operatori del settore si sono interrogati per anni su quali lavorazioni possano effettivamente integrare il concetto di “manipolazione” e “trasformazione”, ma la scarsa prassi ministeriale sul punto ha creato, soprattutto per quanto concerne la “manipolazione”, interpretazioni a nostro parere eccessivamente superficiali, in grado di esporre le aziende agricole a rischi concreti di accertamento fiscale.

Con l’approfondimento in esame intendiamo offrire uno strumento utile al fine di definire in termini specifici per il comparto dell’ortofrutta i concetti di “manipolazione” e “trasformazione”.

Determinazione del reddito su base catastale

Ai sensi dell’art. 32 del TUIR, costituisce reddito agrario la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione del soggetto che impiega i terreni stessi per l’”esercizio di attività agricole”. Tale reddito è determinato catastalmente, “mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale” (art. 34 del TUIR), con conseguente irrilevanza dei costi e ricavi specificamente connessi all’esercizio dell’agricoltura.

Il legislatore prevede che la tassazione su base catastale riguardi unicamente il reddito prodotto nei limiti della potenzialità del terreno, ovvero nei limiti della sua produttività. L’eccedenza è tassata, invece, come reddito d’impresa.

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