tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 La piadina romagnola può essere oggetto di vendita diretta?

La Rivista | nº 06 Giugno 2019


La piadina romagnola può essere oggetto di vendita diretta?

Quesiti & risposte

La nostra azienda agricola produce e commercializza marmellate e formaggi derivati dalla lavorazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività di coltivazione e dall’allevamento. Potremmo effettuare la vendita diretta anche della piadina utilizzando i nostri prodotti?

Il D.Lgs. n. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” ha riscritto l’art. 2135 del c.c. eliminando il concetto di “normalità”, utile a determinare i limiti delle attività che l’imprenditore agricolo poteva svolgere, che caratterizzava la precedente formulazione della norma.

L’attuale formulazione del terzo comma dell’art. 2135 ha ampliato lo spettro delle attività agricole connesse stabilendo che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Stando al dettato normativo, l’attività di trasformazione di prodotti agricoli rientra fra le attività agricole connesse se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • l’attività di trasformazione deve avere ad oggetto prevalentemente i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e/o dall’allevamento di animali.
  • l’azienda agricola deve esercitare anche un’attività agricola principale di coltivazione e/o allevamento.

La norma non offre indicazioni circa i prodotti che possono essere generati dal processo di trasformazione, infatti l’unica limitazione imposta dalla legge è il rispetto del requisito della prevalenza.

Al fine di individuare un criterio interpretativo valido per la definizione di “prodotto agricolo” occorre richiamare i chiarimenti offerti dall’“Agenzia delle Entrate” che al capitolo 1.3 rubricato “Attività di trasformazione” della Circolare 44/E del 2004 ha precisato: è il caso di precisare che le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall’articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale.

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