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La Rivista | nº 06 Giugno 2019


Le assunzioni dei lavoratori disabili: gli obblighi delle aziende agricole

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

L’impiego di lavoratori con disabilità rappresenta, senza dubbio, una delle tematiche più sentite e delicate nella gestione del personale.

Ai datori di lavoro, infatti, sono imposte una serie di regole e obblighi tramite i quali il legislatore cerca di trovare un concreto bilanciamento tra la tutela del diritto al lavoro previsto dall’art. 4 della Costituzione italiana (dove lo Stato si impegna a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto) e i principi di uguaglianza formale e sostanziale richiamati dal precedente art. 3, dove si legge che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Anche volendo superare il carattere più ideologico della questione, la disciplina del collocamento mirato è piuttosto articolata e presenta importanti sanzioni per i datori che non osservino le prescrizioni previste dalla legge.

Con lo scopo di fornire un supporto a professionisti ed aziende, al fine di non farsi trovare impreparati di fronte alle previsioni della L. 68/1999, andiamo quindi ad approfondire le problematiche relative all’assunzione di lavoratori disabili nel settore agricolo.

Collocamento mirato: principi generali

Gli articoli 2 e 3 della L. 68/1999 rappresentano le norme di riferimento in materia di collocamento mirato, il quale è definito dall’art. 2 come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.

È importante ricordare che la disciplina del collocamento mirato riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati: pertanto non sono previste esclusioni per il settore agricolo, ma specificità legate alla stagionalità per le quali si ritiene opportuno soffermarsi più avanti.

L’art. 3 della L. 68/1999 stabilisce i criteri secondo cui deve essere effettuato il collocamento dei lavoratori disabili. In particolare, il primo comma definisce un diverso obbligo di assunzione in funzione dei parametri dimensionali aziendali. Nello specifico:

  • se l’impresa occupa fino a 14 lavoratori, nessun obbligo è previsto;
  • se l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti, il datore è tenuto ad assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette;
  • se l’impresa occupa da 16 a 35 dipendenti, il datore è tenuto ad assumere almeno due lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • se l’impresa occupa più di 50 dipendenti, il datore è tenuto ad assumere un numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette pari ad almeno il 7% dei lavoratori occupati.

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