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La Rivista | nº 04 Aprile 2019


Le novità in tema di vendita diretta

di Guido Bianchi, esperto di fiscalità agraria

Tra le novità per il settore agricolo introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145/2018), certamente brilla la modifica apportata dal comma 701 – art. 1 – al regime della vendita diretta che, come è noto, è regolamentata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001, il quale si arricchisce di un nuovo comma:

bianchi normativa 1

Ad una prima frettolosa lettura, potrebbe apparire una disposizione ovvia e quindi inutile, atteso che il primo comma già ammette la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole, quindi anche acquistati. Oppure, al contrario, vi si potrebbe intravedere una limitazione alla rivendita di beni acquistati, autorizzata solo se provengono da altre imprese agricole.

Per capire l’effettiva portata della novella legislativa, è necessario fare il punto sul regime della vendita diretta precedente alla modifica.

Innanzitutto, va preso atto del fatto che, tra le disposizioni che regolano tale vendita, non esiste alcunché dal quale si possa ricavare una precisa identità dei prodotti acquistati che possono essere rivenduti, seppur in misura non prevalente rispetto ai propri, da parte dell’imprenditore agricolo.

Al riguardo, si sono sviluppate diverse correnti di pensiero. La prima ipotizzava non esservi nessun limite, cosicché era ammesso vendere qualsiasi cosa purché il fatturato non superasse quello dei prodotti propri; una seconda inquadrava la vendita diretta nell’ambito del terzo comma dell’art. 2135 c.c., che non ammette la rivendita senza interventi di manipolazione o trasformazione; una terza ammetteva la possibilità di rivendere prodotti senza interventi di manipolazione e trasformazione purché appartenessero al medesimo comparto produttivo di quelli prodotti in azienda.

Significava, al riguardo, è la risoluzione n.73834 del 13/8/2009 del MISE (Ministero Sviluppo Economico), a fronte di un quesito avente ad un oggetto la possibilità per un imprenditore agricolo di vendere anche prodotti di tipo industriale appartenenti al settore alimentare, quali pasta, bibite, acque minerali, ecc. Tale risoluzione ammette la possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

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