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Come noto, con l’apertura della successione si verifica il subentro degli eredi e legatari nella cosiddetta “massa ereditaria”, che è composta non solo dal patrimonio mobiliare o immobiliare del “de cuius”, ancorché esistente all’estero, ma anche dagli eventuali diritti (reali di godimento) e obblighi (debiti) assunti dal defunto. A tale riguardo si fa presente che si considerano trasferimenti anche:
L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico - TUS) le cui disposizioni hanno valenza generale nel senso che riflettendo sostanzialmente le norme del Codice Civile in materia (gradi di parentela, ripartizione delle quote, ed altro) e si applica nei confronti di tutti coloro (agricoltori compresi) i quali sono destinatari di un testamento oppure sono eredi legittimi.
A seguito dell’apertura della successione deve essere, quindi, presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, quale adempimento fiscale, la relativa dichiarazione. Oltre gli eredi, sono tenuti ad ottemperarvi altri soggetti, quali, ad esempio:
Poiché la dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio la cui puntualità presuppone il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione finanziaria ha, di recente, riscontrato alcune istanze di interpello, presentate dai soggetti interessati all’assolvimento, che avevano quale scopo precipuo quello di accertare la corretta interpretazione delle norme da applicarsi ai casi segnalati; questo al fine di evitare eventuali irregolarità della stessa dichiarazione in grado di dare luogo ad un possibile accertamento.
Si è, quindi, ritenuto opportuno farne menzione in ragione della particolarità dei quesiti sottoposti e dei chiarimenti forniti in merito.