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La Rivista | nº 12 Dicembre 2019


Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ad alcuni interpelli riguardanti la dichiarazione di successione

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, con l’apertura della successione si verifica il subentro degli eredi e legatari nella cosiddetta “massa ereditaria”, che è composta non solo dal patrimonio mobiliare o immobiliare del “de cuius”, ancorché esistente all’estero, ma anche dagli eventuali diritti (reali di godimento) e obblighi (debiti) assunti dal defunto. A tale riguardo si fa presente che si considerano trasferimenti anche:

  • la costituzione di diritti reali di godimento;
  • la rinunzia a diritti reali o di credito;
  • la costituzione di rendite o pensioni.

L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico - TUS) le cui disposizioni hanno valenza generale nel senso che riflettendo sostanzialmente le norme del Codice Civile in materia (gradi di parentela, ripartizione delle quote, ed altro) e si applica nei confronti di tutti coloro (agricoltori compresi) i quali sono destinatari di un testamento oppure sono eredi legittimi.

A seguito dell’apertura della successione deve essere, quindi, presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, quale adempimento fiscale, la relativa dichiarazione. Oltre gli eredi, sono tenuti ad ottemperarvi altri soggetti, quali, ad esempio:

  • i chiamati all’eredità: cioè coloro (persona fisica o giuridica) che, non avendo ancora accettato l’eredità, sono potenziali destinatari del patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure di una sua quota;
  • i legatari: quali destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti determinati dal defunto con il testamento;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: cioè coloro che in qualità di possibili eredi o legatari di una persona scomparsa hanno ottenuto una sentenza del tribunale che ha dichiarato l’assenza di quest’ultima;
  • i curatori dell’eredità giacente: quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari costoro hanno il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità è accettata.

Poiché la dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio la cui puntualità presuppone il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, l’Amministrazione finanziaria ha, di recente, riscontrato alcune istanze di interpello, presentate dai soggetti interessati all’assolvimento, che avevano quale scopo precipuo quello di accertare la corretta interpretazione delle norme da applicarsi ai casi segnalati; questo al fine di evitare eventuali irregolarità della stessa dichiarazione in grado di dare luogo ad un possibile accertamento.

Si è, quindi, ritenuto opportuno farne menzione in ragione della particolarità dei quesiti sottoposti e dei chiarimenti forniti in merito.

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