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Come noto, la Legge n. 441/1998, art. 14, comma 1, dispone che “…gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall’INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
Con la Legge n. 388/2000 art. 6, comma 8, (finanziaria 2001), sono state apportate modifiche al predetto articolo sostituendo le parole “ai fondi rustici” con quelle più incisive “i beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale”.
L’intento del legislatore è stato, quindi, quello di prevedere aiuti e agevolazioni al fine di favorire la diffusione e la valorizzazione “dell’imprenditoria giovanile” in agricoltura mediante la previsione di un trattamento fiscale di favore per i soggetti in possesso, al momento dell’apertura della successione (o con atto di donazione), di determinati requisiti rapportati all’età (inferiore ai 40 anni) e alla qualifica (coltivatore diretto o IAP).
Pertanto, i trasferimenti, ricorrendo i requisiti, avvengono in esenzione dalle principali imposte ad esclusione dell’imposta ipotecaria che è dovuta nella misura fissa di euro 200.
Diversamente, non sussistendo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, si decade dalle agevolazioni (AdE, Circ. n. 109/2000) per cui si deve ritenere che i beni in questione concorrano alla formazione dell’attivo ereditario e, per quanto riguarda in particolare quelli mobili (ad esempio: scorte vive e quelle morte), la base imponibile sarà determinata, ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990, art. 19, in base al loro valore di mercato. Questo può verificarsi, ad esempio, allorquando l’eredità è devoluta a favore di soggetti non discendenti in linea retta (ad esempio: da zio a nipote) ovvero a favore di eredi di età superiore a 40 anni. Va detto, per inciso, che la disposizione, essendo formulata come esenzione da imposte e non come esclusione di cespiti dall’attivo ereditario, implica che i beni siano comunque indicati nella dichiarazione di successione a prescindere dalla idoneità degli eredi ad usufruire del trattamento di favore.