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Gli oneri di concessione edilizia sono dovuti in caso di nuove costruzioni o di altri interventi “onerosi”, come la demolizione e ricostruzione di un edificio, il frazionamento di un immobile o il cambio di destinazione d’uso. Tali oneri costituiscono un contributo che va versato al Comune quando si intende realizzare opere che comportino una trasformazione del territorio.
Essi furono introdotti con la L. n. 10/1977 (Legge Bucalossi) in materia di edificabilità dei suoli, la quale istituì la concessione edilizia, da cui la definizione di oneri “concessori”.
Si compongono di due parti:
I primi, sono dovuti al Comune per contribuire alle spese da questo sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (cioè le infrastrutture come strade, parcheggi, verde pubblico, reti di distribuzione di acqua, gas, elettricità, fogne, pubblica illuminazione, ed altro) e secondaria (ad esempio: asili, scuole dell’obbligo, impianti sportivi, chiese, attrezzature culturali), necessarie per la vita della collettività. Il costo di costruzione, invece, è un contributo commisurato, in percentuale, al costo dell’edilizia convenzionata.
L’ammontare di questi contributi varia a seconda della tipologia di immobile (residenziale, terziario, commerciale) e della sua consistenza in quanto è computato in base a metri quadri e metri cubi.
Per consolidata giurisprudenza, “il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere, indispensabile affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante; il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 4320/2012, n. 1108/2011; n. 8757/2009).
Inoltre, “il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario ed ha carattere generale, prescindendo totalmente o meno dalle singole opere di urbanizzazione, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere" (Consiglio di Stato, Sent. n. 7140/2005, n. 462/1997).
Non sono invece onerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo che non comportino aumento di superficie e mutamento delle destinazioni d’uso, e gli interventi necessari a fronteggiare le calamità naturali.