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Con ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018 la Cassazione ha affermato che il patto di famiglia di cui agli art. 768 bis e seguenti del codice civile è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art. 3, co. 4 ter, D.Lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; –quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.
Intervenendo sul “patto di famiglia” la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che il trasferimento di una somma di denaro che il figlio, assegnatario dell’azienda o delle quote di partecipazione,corrisponde a favore dei suoi fratelli (legittimari non assegnatari), a compensazione della loro quota di legittima, deve essere considerata quale donazione tra fratelli per cui, nello specifico,l’imposta è calcolata secondo i criteri fissati dal D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 48 (Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008), con applicazione dell’aliquota del 6% sul valore complessivo netto eccedente 100 mila euro, per ciascun beneficiario.
La sentenza citata assume particolare rilevanza in quanto si tratta del primo pronunciamento dei giudici di legittimità sulla materia; una sentenza che, come si vedrà in seguito, ha destato qualche perplessità.
Come noto, l’art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 55/2006, art. 2, che ha inserito al libro II (delle successioni), titolo IV (della donazione), del codice civile, il capo V-bis che disciplina la precipua normativa (artt. da 768-bis a 768-octies). Sebbene inserito nell’ambito delle successioni, va comunque inteso quale “atto tra vivi” traslativo, ad efficacia reale a necessariamente gratuito.