tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Patto di famiglia. La somma di denaro che l’assegnatario dell’azienda corrisponde ad un fratello a compensazione della quota di legittima deve ritenersi una donazione

La Rivista | nº 01 Gennaio 2019


Patto di famiglia.

La somma di denaro che l’assegnatario dell’azienda corrisponde ad un fratello a compensazione della quota di legittima deve ritenersi una donazione.

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Con ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018 la Cassazione ha affermato che il patto di famiglia di cui agli art. 768 bis e seguenti del codice civile è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art. 3, co. 4 ter, D.Lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; –quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Intervenendo sul “patto di famiglia” la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che il trasferimento di una somma di denaro che il figlio, assegnatario dell’azienda o delle quote di partecipazione,corrisponde a favore dei suoi fratelli (legittimari non assegnatari), a compensazione della loro quota di legittima, deve essere considerata quale donazione tra fratelli per cui, nello specifico,l’imposta è calcolata secondo i criteri fissati dal D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 48 (Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008), con applicazione dell’aliquota del 6% sul valore complessivo netto eccedente 100 mila euro, per ciascun beneficiario.

La sentenza citata assume particolare rilevanza in quanto si tratta del primo pronunciamento dei giudici di legittimità sulla materia; una sentenza che, come si vedrà in seguito, ha destato qualche perplessità.

Come noto, l’art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 55/2006, art. 2, che ha inserito al libro II (delle successioni), titolo IV (della donazione), del codice civile, il capo V-bis che disciplina la precipua normativa (artt. da 768-bis a 768-octies). Sebbene inserito nell’ambito delle successioni, va comunque inteso quale “atto tra vivi” traslativo, ad efficacia reale a necessariamente gratuito.

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