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Nell’ambito dei benefici tributari riconosciuti per l’acquisto di fabbricati, non manca l’attenzione da parte dell’Agenzia sulle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni.
La norma sulla PPC, più volte prorogata nel corso degli anni e, successivamente, riscritta ex novo dal legislatore, è ancora oggetto di vari dubbi interpretativi in merito alla sua applicazione ai fabbricati pertinenziali al fondo.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha focalizzato la propria attenzione sui fabbricati qualificati catastalmente come collabenti, contestando l’applicazione dell’agevolazione PPC agli stessi in quanto non qualificabili come pertinenze del terreno.
Alla luce di ciò, si cerca di ricostruire l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria analizzando i documenti di prassi emanati, in concomitanza con le varie pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo.
Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina sono state introdotte per la prima volta nel 1954, con la Legge n. 604, e poi prorogate per oltre cinquant’anni dal legislatore.
Nel 2010, con la Legge del 26 febbraio n. 25, è stato convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 194/2009), il quale ha totalmente riscritto la disciplina delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. A differenza di quanto era sempre avvenuto negli anni precedenti, questa norma non ha richiamato le disposizioni contenute nella Legge n. 604/1954 e, pertanto, l’applicazione della PPC è oggi rimessa ad una regolamentazione completamente nuova.
La portata innovativa della Legge n. 25 del 2010 la si evince dai seguenti aspetti: