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La Rivista | nº 02 Febbraio 2019


Produzione di energia elettrica da fotovoltaico connessa all’attività agricola: opzione per la tassazione catastale

di Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza
e Francesco Paolo Cocca, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza

Il tema della tassazione delle società operanti nel settore agricolo riscuote, da sempre, una particolare attenzione da parte del legislatore fiscale. Un’importante innovazione è certamente quella introdotta dalla Manovra Finanziaria 2007, la quale, attraverso l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, ha consentito alle società commerciali di persone (Snc e Sas) e di capitali (con l’eccezione delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni) in possesso della qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, di determinare il reddito relativo all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) su base catastale, anziché secondo i criteri analitici previsti dalle disposizioni sul reddito d’impresa.

Una società agricola che, nell’ambito della propria attività, produca energia fotovoltaica, ai sensi del D.M. 27 settembre 2007, n. 213 (emanato in attuazione del citato articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006) può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, a prescindere dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta “connessa” ai fini fiscali, a condizione che, sin dall’inizio del periodo d’imposta, la medesima società svolga esclusivamente attività agricola e presenti, nella propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione della dizione “società agricola”.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 98/2016, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 c.c., in quanto attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Per esercitare correttamente l’opzione, che può essere manifestata anche in corso d’anno solare (cfr. Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, sez. n. 13, sentenza n. 2041 del 20.07.2016), è fondamentale rispettare anche particolari criteri di connessione con l’attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività scevre di un considerevole rapporto con la stessa attività agricola. A tal proposito, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, con nota n. 3896 del 27.07.2008, ha tracciato i sottoelencati requisiti necessari – recepiti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare ministeriale n. 32/E del 6 luglio 2009 – per poter qualificare “connessa” la produzione e cessione di energia elettrica da parte di imprenditori agricoli:

  • la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
  • la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (ad es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre, ecc...);
  2. il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tener conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

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