tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Il registro cronologico di carico e scarico degli animali è tutt’oggi fondamentale per la corretta definizione dei redditi di allevamento

La Rivista | nº 03 Marzo 2019


Il registro cronologico di carico e scarico degli animali è tutt’oggi fondamentale per la corretta definizione dei redditi di allevamento

di Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

Premessa

L’attività di allevamento, disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 2135 del Codice Civile, a seguito delle disposizioni attuate dalla riforma del D.L. n. 57/2001, ha subito particolari innovazioni rispetto al passato.

Dal 2001, infatti, l’utilizzo del fondo è divenuto elemento solamente eventuale. L’attività di allevamento, per potersi considerare quale agricola, deve pur sempre essere esercitata in connessione ad un fondo, ma non necessariamente su di esso.

Ciò è chiaramente desumibile dall’art. 2135 del codice civile che in tal senso recita: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Il criterio della connessione solo potenziale con il terreno agricolo viene recepito dal legislatore anche ai fini fiscali, infatti all’art. 32, comma 2 lett. b) viene espressamente previsto che rientra nel reddito agrario “l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno […]”.

Con la definizione sopra richiamata il legislatore ha evidentemente voluto ricondurre l’attività di allevamento ricompresa nel reddito agrario alla capacità solo potenziale dei terreni a produrre i mangimi necessari all’allevamento degli animali.

Nel caso in cui si superino i limiti dettati dall’art. 32 il legislatore in relazione agli animali eccedenti, ha introdotto uno specifico criterio di determinazione forfettaria del reddito, denominato “a parametri” e disciplinato dall’art. 56 comma 5 del TUIR .

I riflessi fiscali dell’attività di allevamento sono quindi differenti a seconda che:

  • l’allevamento di animali sia svolto con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
  • l’allevamento venga svolto senza terreno;
  • l’allevamento di animali sia svolto con terreno insufficiente a produrre almeno ¼ dei mangimi.

Da queste tre diverse fattispecie di allevamento ne conseguono tre diverse forme di tassazione, in particolare:

  1. allevamenti condotti in connessione con il terreno potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario: in tal caso, secondo il dettato dell’articolo 32 del TUIR, l’attività rientra nel reddito agrario e non è produttiva di ulteriore reddito;
  2. allevamenti condotti in connessione con il terreno che risulta però insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario: se si verifica questa situazione, il reddito di allevamento rientra nell’articolo 56, comma 5 del TUIR, e la determinazione può avvenire mediante i parametri stabiliti con apposito decreto ministeriale. Tale determinazione è riservata solo ad alcune categorie di soggetti: alle ditte individuali, alle società semplici e agli enti non commerciali. Se l’allevamento è, invece, condotto da una società di capitali, società cooperativa o società in nome collettivo e in accomandita semplice, il reddito deve, in ogni caso, essere determinato secondo le regole del reddito d’impresa a norma dell’articolo 55 e seguenti. Anche le società agricole di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004 non possono applicare il regime forfettario in presenza di reddito di allevamento eccedentario.
  3. allevamenti condotti senza alcuna connessione con il terreno: se integrata questa fattispecie, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, l’attività di allevamento rientra nel reddito d’impresa e questo deve essere determinato in base alla differenza fra i costi e ricavi.

    Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


    Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.