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La Rivista | nº 06 Giugno 2019


La responsabilità civile del datore di lavoro agricolo per infortuni e malattie professionali. La garanzia RCO.
La determinazione del danno differenziale dal 1° gennaio 2019

di Gualtiero Roveda, avvocato

Tra i settori economici, quello agricolo è caratterizzato dal fatto di essere uno di quelli a più elevata incidenza di infortuni e malattie professionali.

I rischi connessi alle lavorazioni agricole sono di varia natura. Vi sono quelli classici del settore (causati, ad esempio, dalle caratteristiche stesse del luogo dove avvengono le lavorazioni per la presenza di pendenze e dislivelli o dall’utilizzo di attrezzature e macchine agricole potenzialmente pericolose) ai quali si aggiungono quelli nuovi, generati dal continuo e incessante progresso tecnologico dei processi produttivi (come nel caso dell’impiego di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi tossici o all’esercizio di attività quali la produzione di energia rinnovabile, ecc.).

In ragione delle norme poste a tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, il datore di lavoro agricolo, al pari di quello commerciale, è destinatario di un severo obbligo di sicurezza al quale deve adempiere, esercitando diligentemente i suoi poteri di direzione e organizzazione.

La responsabilità, conseguente alla violazione di tale obbligazione, può rilevare sotto diversi profili sanzionatori e risarcitori e può essere di natura: penale, civile, amministrativa, amministrativa/ penale dell’Ente ex D.Lgs 231/2001 nel caso di società.

1. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRENDITORE

Il lavoratore che abbia subito un pregiudizio riconducibile a colpa del datore di lavoro ha diritto, oltre a quanto riconosciuto dall’INAIL a titolo di indennizzo, al risarcimento di poste non coperte dall’assicurazione pubblica (danno complementare) e a ottenere l’eventuale differenza tra quanto stabilito a titolo di indennizzo e quanto spettante in base agli ordinari criteri risarcitori (danno differenziale).

01 articolo roveda

1.1 Il danno complementare

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’esonero ex art. 10 T.U. del datore di lavoro dalla responsabilità civile riguarda solo le componenti di danno coperte dalla tutela previdenziale.

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