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Un comodante concede in comodato d’uso gratuito un terreno di sua proprietà ad un comodatario affinché quest’ultimo se ne serve per fini agricoli.
Un anno dopo la concessione del bene in comodato, il comodatario costruisce abusivamente sul terreno una discarica di rifiuti, che rischia di arrecare un rilevante danno ambientale oltre che gravi pregiudizi igienico-sanitari ai vicini confinanti.
Chi è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi provvedendo alla contestuale rimozione della discarica?
Il comodante esercita sul bene di sua proprietà un dovere di custodia rispondendo dei danni eventualmente arrecati a terzi dalla res. Per questo motivo il comodante, qualora ravvisi un non corretto utilizzo del bene concesso in comodato, può domandare la risoluzione del contratto di comodato per giusta causa con contestuale condanna del comodatario alla restituzione del bene ed al rispristino dello stato originario dei luoghi.
Il problema si pone nel caso in cui il comodatario non provveda spontaneamente alla rimozione dei rifiuti tossici.
Al verificarsi di questa ipotesi il comodante è tenuto ad attivarsi personalmente agendo poi in rivalsa nei confronti del comodatario inadempiente.
Ne consegue che il comodante, che fosse, al contrario, rimasto inerte di fronte alla situazione di degrado ambientale dovuta all’abbandono di rifiuti nocivi da parte del comodatario sul fondo di sua titolarità, risponda di responsabilità colposa da condotta omissiva per non avere adottato quelle cautele atte a garantire un’efficace custodia e protezione dell’area.
Sul punto si è espresso in tempi recenti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5632/2017 che, richiamando un suo precedente provvedimento del 2010 (Cons. Stato, sez., IV, 13 gennaio 2010, n. 84), ha statuito che “la colpa (del proprietario dell’area) può ritenersi consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’orinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, atte ad impedire che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.”