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L’atto di risoluzione per mutuo consenso, ovvero la retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita, rientra nell’ambito di applicazione del D.P.R n. 131/1986, art. 28, comma 2, per cui è tassato autonomamente con conseguente applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari (art. 1 Tariffa, Parte Prima allegata al TUR), pari al 9 per cento, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50 ciascuna.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 439 del 28 ottobre 2019) riscontrando l’istanza di interpello presentata da un soggetto il quale faceva presente di aver venduto ad altra persona il diritto di piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 e il diritto di nuda proprietà per la residua quota indivisa di 1/2, di un’abitazione; previo accordo delle parti, il corrispettivo della vendita sarebbe stato corrisposto successivamente senza interessi. In seguito però gli stessi contraenti hanno deciso di non dar corso al pagamento di quanto convenuto, ma di procedere alla stipula di un contratto di risoluzione per “mutuo consenso” del precedente contratto di compravendita immobiliare senza, quindi, versamento di quanto pattuito.
Ritenendo che l’unico adempimento, posto a carico dell’acquirente, fosse quello della restituzione del bene immobile al venditore, l’istante ha, pertanto, chiesto delucidazioni in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, applicabile all’atto in questione.