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La Rivista | nº 04 Aprile 2020


Slitta al 1 settembre 2021 il Codice della crisi d'impresa ma non l'obbligo degli "adeguati assetti organizzativi delle imprese" già in vigore

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative

Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

La terza puntata del commento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza avrebbe dovuto essere dedicata alla applicazione del Codice della crisi d’impresa alle aziende agricole esercitata nelle forme sia di impresa individuale e sia di società semplice, tipologie soggettive alle quali è applicabile la procedura del sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012.

Tuttavia, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con i correlati effetti pervasivi anche sull’economia mondiale, il legislatore ha, condivisibilmente, ritenuto di differire l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa per un periodo ritenuto sufficiente per riportare l’economia e le imprese in una situazione di sufficiente normalità tale da consentire di affrontare anche gli effetti derivanti dalla applicazione del predetto Codice anche se, come già viene ipotizzato, alla ripresa serviranno regole di sistema con cui confrontarsi una volta arginata l’emergenza economico-finanziaria i cui effetti potrebbero protrarsi anche oltre la nuova entrata in vigore differita di un anno.

E così, con l’art. 5 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità), in vigore dal 9 aprile 2020, è stato previsto il differimento dal 15 Agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 emanato in attuazione della Legge delega n. 155/2017.

Con il differimento complessivo del sistema di allerta e di segnalazione delle situazioni di crisi, deve ritenersi superato il precedente posticipo al 15 febbraio 2021 dei soli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14, comma 2 e 15 ad opera dell’art. 11 D.L. n. 9/2020 peraltro foriero di dubbi interpretativi.

Alla luce del non breve differimento della entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e, in particolare proprio del cd. “sistema di allerta” per la tempestiva emersione delle situazioni di crisi, si è ritenuto opportuno astenerci dalla specifica trattazione dedicata alle attività agricole in attesa di chiarimenti e/o prese di posizione ufficiali su questioni aperte e dubbi applicativi per riprendere l’argomento a tempo debito anche relativamente alle precedenti trattazioni che potrebbero necessitare di revisioni e/o aggiornamenti.

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