tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Trasferimento di terreno gravato da usi civici. Atto nullo soggetto comunque a registrazione.

La Rivista | nº 07 Luglio 2020


Trasferimento di terreno gravato da usi civici. Atto nullo soggetto comunque a registrazione.

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, gli usi civici sono il retaggio di antichi diritti feudali, tramandati sino ad oggi, caratterizzati dalla possibilità, riservata a determinate collettività locali (Comuni o associazioni), di poter usufruire di particolari forme di godimento delle terre quali ad esempio pascolare le proprie greggi e mandrie, raccogliere legna nel bosco, raccogliere funghi ed erba, raccogliere frutti, spigolare ed altro ancora.

Questi diritti, residui di remote concessioni, sono stati sempre più avversati, pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno limitarne sempre più il relativo utilizzo considerato anche che, nel corso degli anni, i fondi agricoli, che precedentemente erano di proprietà appunto dei Comuni o di altre collettività, sono stati in massima parte occupati da soggetti abusivi.

Per gestire il tutto ed avere, quindi, una visione esauriente della reale situazione dei fondi compresi nell’ambito dei demani comunali ed accertare se il possesso, vantato dai privati, fosse legittimo ovvero arbitrario, frutto cioè di una occupazione abusiva, è stata introdotta la Legge n. 1766/1927 la quale ha previsto, fra l’altro, la possibilità di sanare tali illeciti mediante una domanda di legittimazione del proprio possesso, presentata al Comune, previo pagamento di un canone enfiteutico; questo perché non è ipotizzabile il ricorso all’usucapione (art. 1158 c.c. e ss.) per i suddetti beni di uso civico.

A seguito del provvedimento di legittimazione, il bene demaniale diventa così di proprietà del destinatario il quale, quindi, acquisisce la titolarità di un diritto reale sul bene immobile (terreno).

Questo principio è stato sottolineato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Legittimità (cfr. Cassazione, Sentenze n. 19792 del 2011, n. 8506 dell’8 aprile 2013, n. 6589 del 1983, n. 6940 del 1993, e Cass. Civ. Sez. Unite n. 8673 del 1995) secondo la quale “soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all’immobile la sua destinazione all’uso civico sorge in favore del possessore (quand’anche abusivo) un diritto soggettivo di natura privatistica… i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada…al rango di diritto affievolito…il provvedimento commissariale di legittimazione delle occupazioni abusive conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso”.

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