Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge n. 160/2019, nell’art. 1, comma 225, introduce uno speciale regime forfettario di determinazione del reddito a favore dei floricoltori che fanno commercio di prodotti della floricoltura nel limite del 10% del volume d’affari, purché l’acquisto di tali beni provenga da altri florovivaisti che siano produttori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c.
La disposizione è stata collocata nell’ambito dell’art. 56-bis del TUIR, intitolato “Altre attività agricole”, con l’aggiunta del comma 3-bis.

Si tratta di un regime di favore che permette all’imprenditore agricolo florovivaista di considerare nell’ambito delle attività agricole specifiche operazioni di commercio in quantità marginale rispetto alla propria attività di produzione, purché tali vegetali provengano da altri imprenditori agricoli florovivaisti.