tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Torna alla ribalta il compendio unico

La Rivista | nº 10 Ottobre 2020


Torna alla ribalta il compendio unico

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Premessa

Sia la Cassazione che l’Amministrazione Finanziaria sono tornate ad occuparsi recentemente del “compendio unico” esaminando determinate fattispecie sottoposte alla loro attenzione.

Nel primo caso (Cass. Ord. n. 16387/2020), i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in merito alla vertenza riguardante una bracciante agricola, la quale aveva acquistato un terreno agricolo chiedendo le agevolazioni di cui alla Legge n. 97/1994, art. 5-bis, commi 1 e 2; all’atto della stipula la contribuente aveva dichiarato di voler diventare coltivatrice diretta attivandosi presso i competenti uffici per le conseguenti formalità.

Nel secondo caso, invece, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 396/2020), facendo seguito ad una istanza di interpello, ha chiarito che l’atto notarile, contenente l’impegno alla costituzione del “compendio unico” e la menzione del vincolo di indivisibilità, deve essere stipulato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione.

Prima di entrare nel merito delle citate questioni, sembra opportuno riassumere le vicende legate a questo particolare istituto. Come noto, con la riformulazione dell’art. 1, Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro - TUR), intervenuta a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 4, il regime impositivo degli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, è stato oggetto di rilevanti modifiche così come chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014). Tale operazione ha comportato una revisione delle aliquote dell’imposta di registro.

Contestualmente, sono state soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, relative ad atti riconducibili nell’ambito applicativo del menzionato articolo.

Sono stati, invece, confermati quei benefici fiscali riferiti ad atti diversi da quelli traslativi della proprietà di beni immobili in genere oppure da quelli traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.