La Rivista | nº 12 Dicembre 2020
La contestazione dei vizi della merce nella compravendita internazionale di frutta fresca, frutta secca, patate
di Gualtiero Roveda, avvocato
Il contratto di compravendita internazionale ha per oggetto il trasferimento, dietro pagamento di un prezzo, della proprietà di un bene da parte di un venditore, in un determinato Stato, a favore di un compratore posto in altro Stato.
Il contratto, per quanto di interesse, è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Vendita internazionale di merci (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - “CISG”), siglata a Vienna l’11 aprile 1980, ratificata dall’Italia con la L. 765/19851.
La Convenzione in esame è un trattato internazionale, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite, che disciplina i contratti di vendita di beni mobili stipulati da parti che risiedono in Stati diversi2.
La convenzione ha il fine di facilitare il commercio internazionale ponendo delle norme comuni, applicabili in caso di vendite che rientrano nei requisiti della convenzione, che si sostituiscono alle norme di diritto interno che regolano il contratto di vendita.