tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Patti di famiglia - Cambio di rotta della Cassazione

La Rivista | nº 03 Marzo 2021


Patti di famiglia - Cambio di rotta della Cassazione

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

La Cassazione, con Sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, è tornata ad occuparsi del “patto di famiglia” assumendo una posizione contraria, come si vedrà in seguito, rispetto a quanto in precedenza dalla stessa affermato con l’Ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018 in merito all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346/1990, art. 3, comma 4-ter, circa il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, nonché le liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari.

Come noto, la norma citata prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti, e di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta di successione e donazione. L’agevolazione, introdotta dalla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 78, lett. a), è stata in seguito estesa anche ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali effettuati in favore del coniuge del dante causa (Legge n. 244/2007, art. 1, comma 31).

L’imprenditore può così operare una sorta di successione anticipata nell’impresa, con l’accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione, al momento della stipula del patto, assumerebbero la qualità di legittimari, in modo tale da regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa, evitando che, al momento della sua morte, l’azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria (con il rischio di frazionamento in conseguenza della divisione).

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