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È principio risalente e presente in vari ordinamenti quello espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, per il quale ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l’altra parte si rifiuti di adempiere la propria o la esegua in modo inesatto, sempre che per l’adempimento non siano previsti termini diversi. L’ordinamento italiano lo contempla nell’articolo 1460 del Codice civile ed è vigente anche nel diritto internazionale1.

L’eccezione di inadempimento costituisce un tipico strumento di autotutela privata finalizzato a operare stragiudizialmente per garantire l’equilibrio tra le posizioni sostanziali dei contraenti.
Il vincolo di corrispettività rileva a tal punto che, secondo l’interpretazione prevalente, l’eccezione può essere opposta anche nel caso in cui vengano in considerazione negozi giuridici diversi, ma tra loro posti in rapporto di reciproca interdipendenza.