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Secondo la definizione offerta dal Codice Civile, nella soccida (disciplinata dagli art. 2170 e ss.)1 il soccidante ed il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento degli animali e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.
Si tratta, quindi, di un contratto agrario2, associativo3, avente carattere parziario4, volto all’esercizio in comune5 di un’impresa mediante la combinazione del capitale e del lavoro, al fine dello sfruttamento del bestiame.
Il codice del 1942 ha dato alla soccida "una disciplina semplice ed elastica, facilmente adattabile alle esigenze particolari”6 e la riforma dei contratti agrari (L. 203/1982, integrata dalla L. 29/1990) ha inciso, come vedremo in seguito, solo in minima parte sulla sua disciplina. In pratica, la soccida resta principalmente regolata dall’autonomia privata, oltre che dai numerosi usi e consuetudini vigenti7.