tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Aspetti controversi del contratto di compartecipazione agraria

La Rivista | nº 06 Giugno 2021


Aspetti controversi del contratto di compartecipazione agraria

di Francesco Tedioli, avvocato

Un recente e-book, pubblicato dal nostro editore nel giugno del 2020, è dedicato all’istituto della compartecipazione agraria stagionale, regolata dall’art. 56, L. 203/19821. Non volendo ripetere quanto già oggetto di un’approfondita ed organica analisi, il presente intervento sarà dedicato all’esame dei temi più controversi in materia, con brevi cenni alle soluzioni offerte dalla scarna giurisprudenza rinvenuta.

Anche nelle più recenti pronunce (spec. di sezioni specializzate agrarie, commissioni tributarie o del giudice penale), l’espressione “compartecipazione agraria” definisce situazioni giuridiche eterogenee: rapporti di lavoro retribuiti con la partecipazione al prodotto, contratti a struttura associativa, di rete2, di scambio con divisione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni coltivati o, infine, negozi che dovrebbero ricadere nel novero degli affitti agrari.

Se si vuole inquadrare correttamente la fattispecie, il contratto deve contemplare i seguenti elementi distintivi: la natura associativa, il carattere parziario, e la brevità o precarietà del rapporto. Ogni deviazione da questi caratteri determina, a parere dello scrivente, che al nomen attribuito dalle parti al contratto non corrisponda effettivamente una vera compartecipazione agraria.

Quanto al primo requisito, il concedente e il compartecipante, si associano al fine di:

  • svolgere congiuntamente una coltivazione stagionale;
  • co-gestire l’impresa, ripartendone i rischi;
  • concorrere alle spese di produzione, senza creare, tra di loro, una società.

Tra i due contraenti non si costituisce, infatti, un patrimonio giuridicamente autonomo, ma solo un rapporto obbligatorio.

L’associato, per non essere inquadrato come un lavoratore subordinato, oltre all’esecuzione dei lavori colturali (spesse volte con attrezzature di sua proprietà), deve partecipare alle spese (per sementi, concimi, prodotti fitosanitari).

Allo stesso tempo, l’associante, pena l’instaurazione di un contratto di affitto agrario, non può limitarsi a mettere a disposizione il terreno (ed in certi casi, i mezzi meccanici per la sua coltivazione), ma deve realizzare anche le operazioni preliminari (quali ad es., l’aratura, la concimazione, l’irrigazione).

In altre parole, è essenziale che il concedente mantenga effettivamente la conduzione del fondo, effettuando alcune fasi dell’attività di coltivazione che, in sostanza, condivide con il compartecipante. Solo a queste condizioni, la stipula del contratto associativo non comporta la decadenza dai benefici fiscali (la c.d. piccola proprietà contadina) precedentemente ottenuti per l’acquisto dei terreni agricoli.

Il principio è confermato da due recenti pronunce, rese in altrettante controversie tributarie. Entrambe stabiliscono, infatti, che la compartecipazione stagionale non comporta una cessazione della coltivazione diretta in capo al concedente, che, quindi, non perde le agevolazioni fiscali3. Ovviamente, se le condizioni mutano - nel caso affrontato nella seconda sentenza il proprietario del fondo aveva stipulato una clausola di compartecipazione senza conduzione - l’esito gli sarà sfavorevole (cfr. Comm. Trib. Reg. Emilia-Romagna - Bologna sez. III, 19/01/2017, n. 27 in tema di compartecipazione stagionale per la coltivazione del pomodoro).

Ci si chiede se entrambi i contraenti siano imprenditori agricoli o se tale qualifica permanga solo in capo al concedente.

Certamente il conduttore non è un dipendente della parte che dispone del fondo, anche se il suo principale apporto è costituito dal proprio lavoro manuale. Questa soluzione è posta a fondamento di una decisione della cassazione penale in materia di infortuni sul lavoro, ove il rapporto di subordinazione è escluso perché l’agricoltore-lavoratore non è soggetto a direttive o ordini specifici e percepisce un compenso in natura.

tedioli attenzione 01

Quando, invece, si controverte di responsabilità per danni da fatto illecito del compartecipe, la giurisprudenza si discosta da questo inquadramento, richiamando il disposto dell’art. 2049 c.c. In questo caso, quindi, la Suprema Corte equipara l’associante ad un committente4 e l’associato ad un dipendente/collaboratore/commesso. Ravvisando la presenza di una sola impresa in capo al concedente-preponente che si avvale dell’altrui cooperazione, a conclusione di questo sillogismo, la Cassazione addossa il rischio dell’attività sull’imprenditore titolare del fondo.

Il ragionamento non pare, però, corretto, perché nella fattispecie in esame, due distinti imprenditori si associano per svolgere, sullo stesso terreno, un’impresa comune, pur se limitata a specifiche e temporanee colture stagionali.

Anche il compartecipe, quindi, riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, indipendente dalla specifica iniziativa economica intrapresa con il proprietario del fondo. Al contrario, la compartecipazione sarebbe da ricondurre al contratto di affitto agrario.

Passando all’esame della clausola parziaria, essa trova attuazione nella comunanza di:

  • coltivazione;
  • ripartizione dei prodotti o del ricavato della loro cessione, in base alla percentuale stabilita nel contratto5, al fine di remunerare gli apporti di ciascun contraente;
  • rischio d’impresa.

Può accadere che il compartecipante, pur non partecipando alle perdite di gestione, nulla incassi in caso di annata improduttiva; certamente, il contratto non può predefinire una remunerazione che prescinda dall’andamento della gestione.

Una recente sentenza del Tribunale di Mantova6 ha, dunque, escluso che configuri una compartecipazione, quel contratto che preveda un minimo garantito per il concedente, perché la suddetta clausola altera la natura di questo negozio giuridico, facendo gravare il rischio unicamente sul compartecipante. Quest’ultimo, infatti, nei casi d’impossibilità fisica di accedere al fondo e raccoglierne i frutti, o di gravi danni alle colture provocati dal maltempo o dalla fauna selvatica, subirebbe in toto il rischio della produzione, mentre il concedente si vedrebbe, in ogni caso, riconosciuto un importo fisso predeterminato, così evitando, o comunque limitando, il rischio d’impresa. Secondo il Tribunale, la fattispecie, così descritta, integra nullità del contratto per difetto di causa, atteso che, se è vero che la compartecipazione agraria comporta il permanere della titolarità e dell’esercizio dell’impresa agricola in capo al concedente, ciò significa che deve permanere in capo a quest’ultimo anche il rischio d’impresa.

Giova ribadire, infine, che il legislatore del 1982, fra le varie forme di compartecipazione agraria, ha fatto salva unicamente quella stagionale. Questo carattere riguarda sia l’oggetto del contratto che la sua durata.

Quanto all’oggetto, è stagionale una coltura a ciclo breve (generalmente prodotti orticoli), che si inframmezza tra il raccolto e l’impianto di colture a ciclo lungo.

Quanto alla durata, essa deve essere di qualche mese ed il rapporto deve terminare con la raccolta del prodotto, al termine del ciclo colturale. È possibile prevedere un rinnovo tacito, salvo disdetta da comunicarsi alla parte entro un termine stabilito, senza che ciò possa travolgere la natura stagionale del negozio7.

Il carattere precario del rapporto è evidenziato dal fatto che i cicli produttivi sono più brevi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il fondo per altre e differenti colture nel restante periodo dell’anno. Questa specificità differenzia l’istituto in commento dal contratto di affitto8 e comporta, come logica conseguenza, che il conduttore non goda del diritto di riscatto, in caso di vendita del terreno a terzi9.

 

1 Si veda anche la circolare di ConsulenzaAgricola.it 23 gennaio 2019, n. 29.

2 In tema Gian Giacomo D’Angelo, Le reti tra imprese in agricoltura: originalità civilistica e profili fiscali, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 2, 1° aprile 2020, pag. 346 e segg, secondo cui il contratto di rete, cui fa riferimento l’art. 1-bis, comma III, D.L. 91/2014, è riconducibile ad un contratto associativo con comunione di scopo e, nella prospettiva del diritto dell’impresa, al modello della co-imprenditorialità. Esso rappresenta una forma moderna di contratto di compartecipazione agraria, dal punto di vista normativo molto più completa, senza vincolo di stagionalità e nel quale ogni partecipante mantiene la propria autonomia imprenditoriale (Agenzia delle Entrate, Circolare 20/E/2013).

3 Comm. Trib. Reg. Bologna, (Emilia-Romagna), Sentenza n. 1118/2015, in Agrisole 3/9/2015, con nota di Gian Paolo Tosoni.

4 Cass., 11/12/2013, n. 27761. La vicenda riguardava i danni ad un vigneto causati dall’irrorazione di diserbante sul fondo confinante, di proprietà della convenuta. Quest’ultima, però, non si riteneva responsabile, perché il fatto era stato causato da un compartecipante stagionale, che coltivava grano. Dalla lettura della motivazione, si desume che le parti avevano stipulato un contratto, contenente, tra l’altro, una clausola che esonerava il concedente da ogni rischio e responsabilità in ordine ai danni derivanti dalle colture.

5 La ripartizione del prodotto è lasciata alla libera pattuizione tra le parti. Ai fini delle imposte dirette, la compartecipazione agraria rientra nell’articolo 33 del Tuir. Il possessore del terreno dovrà allegare, alla dichiarazione dei redditi, un atto sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. In caso contrario, si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

6 Trib. Mantova, sez. Specializzata Agraria, 2/11/2020 ,n. 354, in www.ilcaso.it.

7 Al contrario, la compartecipazione agraria stagionale è esclusa nel caso in cui, nello stesso appezzamento di terreno, vi sia la reiterata coltivazione di una medesima coltura senza apprezzabile soluzione di continuità.

8 In merito si veda Cass., 10.2.2005, n. 2716.

9 Cass., 10.2.2005, n. 2716.

 


Vuoi approfondire l'argomento trattato nell'articolo? 

 






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.