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La Rivista | nº 07 Luglio 2021


La prelazione agraria dell'imprenditore agricolo professionale

di Guido Bianchi, esperto di fiscalità agraria

La Legge n. 154 del 28/07/2016 ha esteso il diritto di prelazione all’imprenditore agricolo professionale (IAP), a condizione che sia iscritto nella previdenza agricola.

Il diritto di prelazione dello IAP non è però il medesimo di quello del coltivatore diretto, essendo limitato alla sola fattispecie della prelazione a favore del proprietario confinante.

L’interpretazione letterale della disposizione pare riconoscere la prelazione esclusivamente allo IAP imprenditore individuale, poiché, nell’individuare il titolare del diritto, non viene fatto alcun riferimento all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, ma indica solo l’imprenditore iscritto all’INPS, situazione che pare incompatibile con la società agricola IAP.

A favore di un’interpretazione che possa ammettere al diritto le società IAP, si può richiamare, per analogia, la più recente giurisprudenza in materia di IMU, la quale ha riconosciuto l’equiparazione di queste società all’imprenditore professionale persona fisica (Cass. 2/11/2018 n. 28062 e Cass. 10/01/2017 n. 375). Tuttavia, va sottolineato che tale equiparazione, con evidente forzatura del dato testuale delle norme sull’ICI e IMU, è stata riconosciuta alle sole società di persone (per effetto del noto principio di trasparenza) ed è potuta avvenire in quanto la norma di riferimento era entrata in vigore in data antecedente (anno 1992) a quella del D.Lgs. n. 99/2004 e, pertanto, non poteva tener conto dell’evoluzione normativa che ha fatto seguito alla riforma del 2001 (D.Lgs. n. 228/2001). L’intervento della Cassazione in quel caso ha svolto una funzione di interpretazione adeguatrice,1 circostanza, quest’ultima, non riproponibile all’estensione della prelazione agraria alla figura dello IAP.

D’altronde, il riconoscimento del diritto di prelazione a qualsiasi società IAP, anche di capitali, finirebbe per sconvolgere il già fragile castello su cui si regge il quadro normativo della prelazione agraria.

In analogia con le conclusioni a cui si è giunti a proposito della c.d. “società agricola coltivatrice”, l’iscrizione all’INPS sembra anch’essa un requisito la cui assenza è ostativa all’esercizio della prelazione, anche se le finalità di tale onere sono diverse rispetto a quelle dell’iscrizione della qualifica nel registro delle imprese. Infatti, mentre è stato appurato che l’iscrizione della qualifica nel registro delle imprese è richiesta nell’interesse della libera circolazione dei beni e, di conseguenza, dei terzi, l’iscrizione all’INPS pare, invece, avere un significato premiale, nel senso di escludere coloro che si sono sottratti al procedimento amministrativo di accertamento per il riconoscimento della qualifica, che, come è noto, compete agli uffici Regionali e si conclude con l’iscrizione all’INPS, prevista espressamente dal comma 5-bis del D.Lgs. n. 99/2004.

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