tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 L'indicazione dell'origine e della provenienza geografica dei prodotti alimentari

La Rivista | nº 07 Luglio 2021


L'indicazione dell'origine e della provenienza geografica dei prodotti alimentari

di Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo

Il territorio di origine o provenienza dei prodotti alimentari è, senza dubbio, una delle informazioni più ricercate in etichetta dai consumatori italiani1. La sua indicazione, tuttavia, non risponde soltanto a valutazioni di natura commerciale, dovendo tenere conto anche di una serie di vincoli imposti dalla normativa di settore.

Il riferimento giuridico più importante, al riguardo, è il Regolamento Europeo n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e trova diretta applicazione in tutti gli Stati membri, Italia compresa. Il suddetto testo normativo, in particolare, oltre a fornire le definizioni legali di “Paese di origine” e di “luogo di provenienza”, stabilisce anche i casi in cui tali indicazioni devono figurare, obbligatoriamente, nell’etichettatura degli alimenti preimballati.

Il Paese di origine

Secondo l’articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, il “Paese di origine” deve essere individuato applicando le regole doganali sull’origine delle merci e, nello specifico, gli articoli da 60 a 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 recante il Codice Doganale dell’Unione (CDU).

Al riguardo, il CDU stabilisce due diversi criteri di identificazione, a seconda che il processo di produzione della merce coinvolga uno o più Paesi.

Nel primo caso, qualora i prodotti siano interamente ottenuti all’interno di un unico Stato, quest’ultimo corrisponderà ovviamente al loro Paese di origine.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?

 






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.