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Il territorio di origine o provenienza dei prodotti alimentari è, senza dubbio, una delle informazioni più ricercate in etichetta dai consumatori italiani1. La sua indicazione, tuttavia, non risponde soltanto a valutazioni di natura commerciale, dovendo tenere conto anche di una serie di vincoli imposti dalla normativa di settore.
Il riferimento giuridico più importante, al riguardo, è il Regolamento Europeo n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e trova diretta applicazione in tutti gli Stati membri, Italia compresa. Il suddetto testo normativo, in particolare, oltre a fornire le definizioni legali di “Paese di origine” e di “luogo di provenienza”, stabilisce anche i casi in cui tali indicazioni devono figurare, obbligatoriamente, nell’etichettatura degli alimenti preimballati.
Secondo l’articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, il “Paese di origine” deve essere individuato applicando le regole doganali sull’origine delle merci e, nello specifico, gli articoli da 60 a 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 recante il Codice Doganale dell’Unione (CDU).
Al riguardo, il CDU stabilisce due diversi criteri di identificazione, a seconda che il processo di produzione della merce coinvolga uno o più Paesi.
Nel primo caso, qualora i prodotti siano interamente ottenuti all’interno di un unico Stato, quest’ultimo corrisponderà ovviamente al loro Paese di origine.