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Devo effettuare un acquisto di prodotti ortofrutticoli da fornitore estero in conformità alla Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali[1]. Come deve essere impostato il contratto?
La Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, c.d. “Direttiva UTP” (Unfair Trading Practices Directive), ha rappresentato un indubbio passo in avanti nel contrastare gli squilibri di potere che si registrano lungo tutta la filiera europea. Considerato quello delle pratiche commerciali sleali come un fenomeno complesso dalle vaste implicazioni sociali, il Legislatore sovranazionale è intervenuto, tra l’altro, per far sì che agli operatori più deboli, e in particolare agli agricoltori, sia corrisposto un prezzo giusto, che consenta loro di realizzare un reddito adeguato per gli investimenti, l’innovazione e la produzione sostenibile. La cooperazione leale tra gli operatori della filiera, nell’ambito della programmazione europea, rappresenta un presupposto per promuovere un sistema alimentare più sostenibile e per garantire un’equa ripartizione delle risorse tra gli operatori.
Il nostro Paese ha dato attuazione alla Direttiva in oggetto attraverso il D.Lgs. n. 198/2021 che ha imposto alle imprese del settore adempimenti burocratici di un certo rilievo, la cui inosservanza è sanzionata severamente. In particolare, il Decreto ha stabilito prescrizioni sia con riferimento alla forma del contratto (la sua stipulazione deve avvenire per atto scritto), sia al suo contenuto (elementi, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo fisso o determinabile, modalità di consegna e pagamento, devono risultare per iscritto) della cui violazione rispondono entrambi i contraenti.
L’attuazione italiana è in senso più rigoroso rispetto a quanto previsto nella disciplina di base della Direttiva UTP. Quest’ultima, infatti, si limitava ad affermare che pur non essendovi alcun obbligo di ricorrere a contratti scritti, il loro uso nella filiera agricola e alimentare può essere un elemento che contribuisce a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Di conseguenza, per tutelare i fornitori da tali pratiche sleali, si è ritenuto opportuno stabilire che questi ultimi, o le loro associazioni, abbiano il diritto di richiedere una conferma scritta delle condizioni di un accordo di fornitura, quando tali condizioni siano già state concordate. In ogni caso, la Direttiva invitava gli Stati membri a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di conclusione di contratti a lungo termine, al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori.
In ragione di tali indicazioni è probabile che molti Paesi dell’Unione abbiano imposto, al pari dell’Italia, norme severe circa le modalità con cui manifestare l’accordo delle parti nell’ambito degli scambi all’interno della filiera.
Ciò posto, si pone il problema per gli operatori italiani, che acquistano prodotti in altri Paesi Europei, di stipulare contratti conformi alle prescrizioni normative ivi vigenti. La collaborazione prevista dalla Direttiva tra autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbe, infatti, agevolare l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme di recepimento della disciplina europea.
Nel caso non si abbia conoscenza delle specifiche disposizioni nazionali, non si riescano a fare gli opportuni approfondimenti e lo stesso fornitore non possa essere d’aiuto, è ragionevolmente opportuno stipulare un contratto scritto che riporti gli stessi elementi previsti dal Legislatore italiano, in quanto, in ragione della severità della nostra disciplina, vi sono buone possibilità di essere rispettosi anche di quella del Paese del fornitore. Con questi limiti e in quest’ottica si propone, di seguito, un modello di contratto internazionale di compravendita di prodotti ortofrutticoli per regolare singole vendite e non anche accordi di fornitura continuativa.
Nel caso in cui dovesse essere utilizzato per situazioni diverse da quella sopra descritta, si dovrà valutare con attenzione la compatibilità delle singole pattuizioni con le esigenze concrete delle parti.
Gualtiero Roveda, avvocato
[1] Vista la complessità della materia, ConsulenzaAgricola.it raccomanda di utilizzare il modello con attenzione, adeguandolo alla luce della situazione concreta con il supporto del proprio servizio legale. Nessuna responsabilità derivante dall’uso del modello e dei suoi contenuti, potrà essere imputata a ConsulenzaAgricola.it o agli estensori del modello stesso.
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