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La Cassazione (Ord. n. 10562 del 1° aprile 2022) è tornata ad occuparsi dell’agevolazione fiscale a favore della “prima casa” allorquando intervengono cause di forza maggiore, tali da impedirne la decadenza, ribadendo il costante pensiero della medesima Corte la quale ha più volte affermato che “il sopravvenire di una causa di forza maggiore, che impedisce la decadenza dall’agevolazione prima casa deve intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (si citano: Cass. n. sent. n. 6076 del 9 marzo 2017; n. 13148 del 24 giugno 2016; n. 14399). A tale riguardo, è stato sottolineato che, nel caso in cui il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia stato tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, i benefici fiscali concessi per l’acquisto della cd. prima casa, non vengono meno se questo non sia stato possibile a seguito di impedimenti, non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. (Cass. n.26328 del 19 ottobre 2018, Cass. SS.UU. n. 8094 del 23 aprile 2020).
La giurisprudenza è solita attribuire all’espressione “forza maggiore” un significato del tutto particolare, non codificato, quale quello riferibile ad un evento straordinario e imprevedibile che è estraneo alla sfera d’azione dell’obbligato tale da impedirgli di poter adempiere alla propria prestazione; questo perché nel nostro ordinamento non esiste una norma civilistica che fornisca in modo appropriato la nozione stessa di “forza maggiore”.
Così, ad esempio, l’art. 1218 c.c., riguardante la “responsabilità del debitore”, stabilisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’articolo citato riassume il concetto di “forza maggiore” nella impossibilità della prestazione che può costituire, quindi, una causa esimente della responsabilità dell’obbligato allorquando costui non sia stato in grado di ottemperare, anche parzialmente, al suo adempimento.