Area Riservata

Acquisto di appezzamenti di terreno montano. Richiesta di agevolazione subordinata ad altra

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3599; 17 febbraio 2021, n. 4119; 12 novembre 2020, n. 25495; 8 ottobre, 2018 nn. 24655 e 24656; 21 aprile 2017, n. 10099) la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.

L’Amministrazione Finanziaria dal canto suo, ha parimenti chiarito che non è possibile usufruire di un’agevolazione fiscale, richiesta in atto, in via subordinata nel caso in cui il contribuente sia incorso in decadenza da un’altra agevolazione tributaria invocata nel medesimo atto in via principale (Agenzia delle entrate, Ris. 17 novembre 2014, n. 100/E).

Nella circostanza, condividendo l’orientamento della Suprema Corte, il Fisco ha rilevato che la decadenza dall’agevolazione, formulata per l’acquisto di un terreno agricolo da parte di un soggetto qualificato (coltivatore diretto o IAP), ha quale conseguenza diretta il recupero dell’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota ordinaria. I casi ricorrenti di cui, sia la prassi che la giurisprudenza, si sono occupati sono quelli attinenti i benefici tributari a favore dell’imprenditore agricolo professionale (applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’8[1]%, e delle imposte ipotecarie nelle rispettive misure del 2 e 1%), richiesti subordinatamente a quelli previsti a favore della Piccola Proprietà Contadina (D.L. n. 194/2009, art. 2, comma 4-bis).

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