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L’art. 2262 c.c. sancisce che i soci delle società di persone hanno diritto alla ripartizione degli utili effettivamente conseguiti solo dopo l’approvazione del rendiconto. Il Codice Civile nulla dice a proposito di come debba essere predisposto tale rendiconto necessario ai fini della ripartizione degli utili ma l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che lo stesso debba essere redatto applicando, per analogia, i criteri di valutazione delle singole poste relativi al bilancio di esercizio delle società per azioni. La ratio si rinviene nel fatto che l’art. 2117 c.c., che impone l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi di verità e correttezza e che si applica in generale a tutte le società e quindi anche a quelle di persone, fa espresso richiamo all’art. 2423 c.c. riferito al bilancio di società per azioni.
In sostanza, “il “rendiconto” delle società di persone di cui all’art. 2262 c.c. è l’espressione di una situazione contabile, che è la sintesi della situazione patrimoniale della società al termine di un anno di attività i cui criteri di valutazione sono quelli applicati ai bilanci”[1].