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La possibilità di realizzare impianti fotovoltaici su aree agricole o, meglio, nelle “cosiddette aree idonee” è storicamente contemplata in due Decreti Legge.
Il primo, sulle fonti rinnovabili RED II, n. 199/2021 (modificato dal “Decreto Energia” del marzo 2022, n. 17), introduce il concetto di “aree idonee” ope legis, per l’installazione di impianti, anche con moduli a terra. Si tratta delle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone artigianali, commerciali, industriali, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere.