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Con l’Ordinanza del 23 settembre 2024, n. 25412, la Suprema Corte di cassazione riconferma un orientamento consolidato in giurisprudenza in materia di prelazione agraria del confinante, statuendo che il frazionamento di un fondo agricolo e la vendita solo di alcune sue partizioni non costituisce un “artificioso diaframma” rispetto al fondo di proprietà del confinante, volto a precludere l’esercizio del diritto di prelazione in capo agli aventi diritto.
Nello specifico, tale statuizione trova applicazione solo nell’ipotesi in cui la porzione non ceduta del fondo compravenduto, avente le caratteristiche di “fascia”, benché di modeste dimensioni, confinante con il terreno di proprietà dell’avente titolo alla prelazione, non sia destinata a rimanere sterile e incolta o comunque inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, tale da concludere che la stessa è priva di qualsiasi utilità per l’alienante.