Dal suolo ai terreni virtuali: la rivoluzione normativa dell’agricoltura italiana

di Luciano Mattarelli, direttore responsabile

L’agricoltura è stata al centro di significativi cambiamenti normativi negli ultimi decenni, soprattutto a partire dalla riforma introdotta dal Decreto Legislativo 228/2001, che ha riscritto l’articolo 2135 del Codice Civile.

Questa modifica ha ridefinito il concetto di imprenditore agricolo, ampliando la portata delle attività considerate agricole e gettando le basi per una progressiva integrazione tra disciplina civilistica e fiscale. Le successive riforme hanno consolidato questa evoluzione, culminando, da ultimo, nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2024, che regolano le coltivazioni indoor, le attività svolte dalle imprese agricole benefiche per l’ambiente e estendono l’applicazione del regime fiscale delle attività connesse a tutte le società agricole, segnando una svolta epocale nella tassazione del settore agricolo.

Prima del D.Lgs. n. 228/2001, l’agricoltura era strettamente legata alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento di animali. La riforma ha introdotto una definizione più ampia, includendo le attività connesse come la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché avessero ad oggetto, in misura prevalentemente, i prodotti ottenuti direttamente dell’azienda agricola. Alle imprese agricole è stato anche concesso di effettuare attività di servizi con le risorse normalmente impiegate nell’attività agricola beneficiando di un regime fiscale semplificato. Questo cambiamento ha riconosciuto la multifunzionalità dell’agricoltura, adeguandola alle nuove esigenze economiche e sociali.

Inoltre, il concetto di “ciclo biologico” ha assunto una centralità per le imprese agricole, sia in caso di coltivazione che di allevamento, venendo progressivamente a scomparire la centralità del fondo. Non solo la cura e lo sviluppo di organismi viventi, ma anche fasi specifiche di tali cicli possono qualificare un’attività come agricola. Questo ha aperto la strada a innovazioni come la produzione in ambienti protetti, contribuendo all’evoluzione di pratiche agricole più sostenibili.

L’adeguamento normativo fiscale è stato avviato con la Legge n. 350/2003, che ha cercato di armonizzare il trattamento fiscale delle attività agricole con le nuove disposizioni civilistiche. Tuttavia, questa prima riforma aveva lasciato alcune aree d’ombra, in particolare per i moderni sistemi di produzione fuori terra, che non rientravano completamente nella nozione tradizionale di “potenzialità del terreno”.

Un passo decisivo in questa direzione è rappresentato dall’introduzione dell’articolo 32 nel TUIR, operata dal D.Lgs. 192/2024, che ha ampliato il perimetro delle attività agricole ai fini fiscali. Questo articolo include non solo le attività di produzione vegetale in serra, ma anche quelle realizzate in fabbricati censiti al catasto, purché destinate alla produzione agricola. Si è così definitivamente superata la tradizionale necessità di legame diretto con il fondo agricolo, introducendo il concetto di “terreni virtuali”.

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha rappresentato una svolta rilevante, regolamentando le coltivazioni indoor e eliminando l’obbligo di coltivazione su suolo. Questa riforma ha sancito che anche gli spazi artificiali, come i fabbricati o le serre urbane, possono essere considerati alla stregua di terreni agricoli, ampliando notevolmente il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali.

La normativa prevede che il reddito generato da queste attività sia determinato su base catastale, applicando, fin quando non saranno definite apposite tariffe d’estimo, quella più alta in provincia, incrementata del 400%. Questo approccio tiene conto delle peculiarità delle coltivazioni fuori suolo, come le vertical farm o le colture idroponiche, valorizzandone l’efficienza ambientale e la sostenibilità.

L’articolo 56-bis è stato progressivamente esteso, permettendo l’applicazione del regime fiscale forfettario a una serie di attività connesse, includendo:

  • La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli eccedenti i limiti tradizionali del reddito agrario.
  • La fornitura di servizi strumentali all’attività agricola.
  • La commercializzazione, entro limiti stringenti, di prodotti florovivaistici acquistati da altri imprenditori di questo settore.
  • La produzione e cessione di beni immateriali, come i carbon credit, considerati reddito agrario entro determinati limiti.

Questa estensione ha riconosciuto formalmente il ruolo dell’azienda agricola come protagonista nella tutela ambientale e nella lotta ai cambiamenti climatici, in linea con le direttive europee sullo sviluppo sostenibile.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’estensione della tassazione catastale alle società agricole. Questa misura ha uniformato il trattamento fiscale tra imprese individuali e società, semplificando le regole e favorendo la competitività delle aziende agricole strutturate.

Le società agricole che optano per la tassazione su base catastale possono ora beneficiare dei regimi forfettari previsti dall’articolo 56-bis, incluse le attività connesse, come la commercializzazione di prodotti florovivaistici o la trasformazione di beni agricoli.

Per evitare un possibile abuso di questa agevolazione, restano confermati i requisiti previsti dall’articolo 2, del D.Lgs. n. 99/2004, in particolare quello che richiede che tali società abbiano quale oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile: coltivazione, silvicoltura, allevamento e attività connesse.

Le riforme succedutesi negli ultimi due decenni hanno trasformato radicalmente il settore agricolo, rendendolo più moderno e adattabile alle sfide globali. La revisione dell’articolo 2135 del Codice Civile e l’introduzione di nuove regole fiscali hanno ampliato le opportunità per gli imprenditori agricoli, favorendo l’innovazione e la sostenibilità.

Tuttavia, rimangono alcune sfide aperte, tra cui la necessità di un ulteriore coordinamento tra disciplina fiscale e civilistica.

Il Legislatore, seppure con una tempistica non sempre adeguata, ha preso atto che il futuro del settore agricolo dipenderà dalla capacità di continuare a innovare, mantenendo al centro la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.






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