Non sussiste evocazione della IGP “Aceto Balsamico di Modena” mediante l’utilizzo del comune e generico termine “Balsamico”: Cassazione civile 19 febbraio 2025, n. 4323

di Ludovica Elena Asia Colombo, avvocato (*)

Con l’ordinanza in epigrafe, gli Ermellini tornano a pronunciarsi in materia di evocazione delle Indicazioni geografiche oggetto di protezione europea e nazionale, sul significato della dibattuta denominazione “balsamico” inserito all’interno della indicazione geografica “Aceto Balsamico di Modena IGP”.

Tale pronuncia, benché affermi un orientamento ormai consolidato anche dai giudici di Lussemburgo[1], costituisce l’occasione per affrontare un tema ricorrente non solo nel quadro normativo dell’Unione europea, che rappresenta il modello più articolato, ma tutti gli operatori giuridici su scala globale[2], anche alla luce della nuova disciplina dettata in materia di indicazioni geografiche di cui al nuovo Regolamento (UE) 2024/1143[3].

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