tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Più testamenti a soggetti diversi - Testamento a favore del “primo chiamato” revocato. Esclusa l’imposta di successione

Più testamenti a soggetti diversi - Testamento a favore del “primo chiamato” revocato. Esclusa l’imposta di successione

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

La Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. Sent. 27 maggio 2025 n. 14063) che “La presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam non esset (come se non esistesse) non fa sorgere ex se l’obbligo tributario né nelle ipotesi di rinuncia all’eredità né in quelle in cui il testatore abbia revocato espressamente le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell’apertura della successione - il valore di fatto giuridico (negoziale)”.

Il principio enunciato dai giudici di legittimità è inerente ad una controversia che aveva ad oggetto più testamenti, riguardanti lo stesso patrimonio, redatti dalla stessa persona in epoche diverse e a favore di differenti individui. Nello specifico, in un primo momento il de cuius aveva redatto un testamento olografo, debitamente pubblicato, nominando “Tizio” quale suo erede universale. Successivamente venivano pubblicati altri due testamenti, anch’essi olografi e a firma dello stesso soggetto, entrambi in favore, invece, di “Caio” che accettava integralmente l’eredità presentando la dichiarazione di successione.

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