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Il Consiglio dei Ministri, il 12 dicembre, ha dato il via libera al decreto semplificazioni. Purtroppo, nella versione attuale, sono scomparse le semplificazioni inizialmente previste per il settore agricolo.
L’annuncio del decreto, nella sua originale formulazione, faceva intuire l’avvio di una nuova era volta al taglio o, quantomeno, alla semplificazione degli adempimenti.
Non che tutte le misure annunciate avessero una portata particolarmente significativa, ma certamente andavano nella giusta direzione. In particolare, va citata la possibilità originariamente prevista per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto a cui sarebbe stata riconosciuta, anche a loro, la stessa “dignità fiscale” del titolare dell’impresa agricola.
Come detto, la parte relativa alle semplificazioni dirette al settore agricolo è completamente scomparsa. A dire il vero, l’intero provvedimento è stato radicalmente rivisto e ridimensionato, ma a detta del Ministro dello Sviluppo Economico parte delle misure inizialmente annunciate potrebbero essere recuperate nell’iter di conversione.
L’art. 1 prevede l’istituzione di un fondo di 50 milioni di euro quale fondo di garanzia delle piccole e medie imprese che, a seguito dei ritardi relativi agli incassi dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, hanno difficoltà a rimborsare i finanziamenti ottenuti dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La misura prevede la garanzia in misura non superiore all’80% e fino ad un tetto massimo di 2,5 milioni di euro dell’importo dei finanziamenti già concessi da una banca o un intermediario finanziario, non rimborsati dalla PMI e non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, risultanti come “inadempienze probabili” alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi massimali di garanzia si applicano altresì all’ammontare dei crediti certificati dalla PMI nei confronti della P.A.
Il rilascio della garanzia è subordinato alla sottoscrizione tra banca (o intermediario finanziario) e la PMI beneficiaria di un piano di rientro dal finanziamento oggetto della garanzia non superiore a 20 anni.
La garanzia potrà essere escussa dalla banca, o da altro intermediario finanziario, solo in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel piano di rientro da parte della PMI.
La garanzia offerta dal fondo non sarà concessa gratuitamente, pertanto, il “premio in linea con i valori di mercato” resterà a carico della PMI.
Resta confermata, inoltre, nell’art. 3, l’abrogazione del libro unico del lavoro telematico che sarebbe divenuto operativo dal 1° gennaio 2019.
L’art. 4 modifica le procedure di esecuzione forzata nei confronti di soggetti che al contempo sono creditori della P.A. Quando il credito vantato nei confronti della P.A. è uguale o superiore ai crediti vantati dal creditore procedente o dai creditori intervenuti, tale situazione potrà essere comunicata e documentata al giudice che disporrà il rilascio dell’immobile pignorato.
Inoltre, il SISTRI sarà definitivamente abbandonato dal 1° gennaio 2019, pertanto nelle more per la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità, ritorneranno validi i precedenti adempimenti cartacei.