Il prossimo 28 febbraio è il termine ultimo per l’invio del c.d. “spesometro”, ovvero, della comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali relative al quarto trimestre 2018 (o al secondo semestre 2018).
Entro lo stesso termine si dovrà provvedere all’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute per cessione di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato (esterometro) relative al mese di gennaio 2019, nonché all’invio delle liquidazioni IVA periodiche relative al quarto trimestre 2018 (LIPE).
Tralasciando gli adempimenti connessi allo spesometro che, con l’introduzione della fattura elettronica andrà definitivamente in “pensione” dopo quest’ultimo invio e quelli relativi alla LIPE (o liquidazione iva periodica) i cui adempimenti sono ormai consolidati, vogliamo illustrare in questo articolo il nuovo obbligo dichiarativo rappresentato dall’esterometro.
Perché l’obbligo dell’esterometro
L’introduzione della fattura elettronica con decorrenza 1° gennaio 2019 ha di fatto abolito il c.d. spesometro. Dal sistema fattura elettronica restavano però escluse le fatture emesse e ricevute relative alle operazioni intrattenute con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Il nuovo adempimento assolve pertanto alla necessità di monitorare le operazioni estere escluse dalla fattura elettronica (F.E.). Cosicché, rappresenta uno strumento di prevenzione e controllo delle frodi fiscali.
Soggetti obbligati e termini di presentazione
La norma che istituisce l’esterometro è contenuta nel D.Lgs. 157/2015 che all’art. 1, comma 3-bis ne dispone l’obbligo per i soggetti obbligati alla trasmissione della F.E. con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
L’Agenzia ha precisato che relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia, per il semplice fatto che dispongano di una partita IVA, non è di per sé sufficiente per ritenere che abbiano una stabile organizzazione nello Stato. Pertanto, tali soggetti non devono essere considerati “stabiliti”, salvo non possano dimostrare di disporre di una stabile organizzazione.
Invece, sono esonerati da tale obbligo coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica in quanto applicano:
- il cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive e loro sezioni senza scopo di lucro, gli altri soggetti ammessi alle suddette opzioni);
- i produttori agricoli in regime di esonero IVA (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).
Ricordiamo inoltre che la norma, oggettivamente esclude l’invio dei dati relativi alle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate dal SdI. Invero, la comunicazione è facoltativa per le operazioni già documentate da bolletta doganale.
I dati da trasmettere sono sostanzialmente quelli già previsti per lo spesometro, ovviamente limitatamente alle operazioni con l’estero e sono:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (solo per i documenti ricevuti e relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e il corrispondente valore dell’imposta, ovvero se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Termini di presentazione
L’invio dello spesometro deve essere effettuato per tutti i contribuenti soggetti all’adempimento entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- con riferimento alla data del documento emesso;
- con riferimento alla data di ricezione del documento comprovante l’operazione (data di registrazione del documento nei registri IVA).
È evidente che rispetto all’invio trimestrale o semestrale dello spesometro i tempi per assolvere a questo adempimento sono molto più ristretti. Ciò comporta sicuramente un aggravio per le imprese, in particolare nel caso in cui le operazioni con l’estero siano poco frequenti, essendo comunque necessario l’invio mensile.
Per i soggetti che, limitatamente alle operazioni attive, intendono sopperire a quest’obbligo dichiarativo tramite l’emissione della F.E., il file XML dovrà riportare quale codice destinatario il codice convenzionale “XXXXXXX” (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2019, paragrafo 9.4).
In tal caso la fattura andrà emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione con la necessità, previa richiesta, di consegnare al destinatario anche copia analogica del documento.
Infine, si ricorda, che l’esterometro non sopperisce agli obblighi informativi previsti per gli INTRA, pertanto permane, anche per il 2019, l’obbligo della presentazione dei modelli INTRA.
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