La Legge di conversione n. 27/2020, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 29 aprile scorso, ha modificato quasi interamente le misure introdotte dal Decreto “Cura Italia”.
Per il settore del florovivaismo, l’art. 78 del D.L. 18/2020 ha previsto alcune agevolazioni di carattere fiscale, tra cui la sospensione dei versamenti fino al 15 luglio 2020, a prescindere dal fatturato e dai ricavi conseguiti.
Comma 2-quinquiesdecies, sospensione versamenti
Il Decreto “Cura Italia” aveva previsto, per determinate attività, la sospensione del versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020, nonché i versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi erano rinviati al 31 maggio senza applicazione di sanzioni o interessi, con la possibilità di una rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
Il D.L. 23/2020 ha poi introdotto la sospensione dei suddetti versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 per tutte le imprese con sede in Italia, qualora vi fosse uno scostamento del fatturato rispetto all’anno precedente, rispondente a precisi parametri, o in caso di nuove attività, avviate successivamente al 31 marzo 2020 (Circolare 175/2020). In tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi (rateizzabili fino a cinque quote mensili).
L’art. 78, comma 2-quinquiesdecies del Decreto Legge 18/2020 prevede che “i versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
La sospensione riguarda i termini in scadenza dal 30 aprile fino al 15 luglio 2020, relativamente a:
- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Per l’IVA, la norma precisa che la sospensione ha effetto per i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta, compresi fra il 1° aprile ed il 30 giugno.
Stando alle disposizioni contenute nel Decreto, i versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il mese di luglio, ovvero in cinque rate mensili uguali, la prima scadente il 31 luglio.
Comma 4-septies, assistenza fiscale a distanza
Oltre alla sospensione dei versamenti, l’articolo 78 del D.L. 18/2020 ha previsto ulteriori misure in favore del settore agricolo, tra cui l’assistenza fiscale a distanza.
Il comma 4-septies, infatti, dispone che fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce ed altri atti all’Agenzia delle Entrate, tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, potranno inviare copia della delega tramite mail, apponendo la firma autentica ad allegando il documento di identità.
Inoltre, i documenti possono essere anche non sottoscritti qualora il contribuente faccia pervenire l’autorizzazione ad utilizzarli via mail.
La norma precisa inoltre che tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni:
- all'INPS;
- alle amministrazioni pubbliche locali;
- alle università;
- agli istituti di istruzione universitaria pubblici;
- ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
Comma 4-bis, anticipo PAC
Un’ulteriore agevolazione di carattere fiscale riguarda i contributi PAC che, sempre ai sensi dell’articolo 78, verranno anticipati nella misura del 70% del valore del rispettivo portafoglio dei titoli. I requisiti per poter usufruire di tale agevolazione sono due:
- essere agricoltori che conducono terreni agricoli alla data del 15 giugno 2020;
- aver presentato (o presentare) Domanda Unica per la campagna 2020.
Comma 4-sexies, rinegoziabilità finanziamenti e mutui
Il Decreto “Cura Italia”, inoltre, prevede la rinegoziabilità dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 1° marzo 2020, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.
La rinegoziazione non è soggetta ad alcuna imposta ed onere amministrativo, comprese le spese istruttorie.
Comma 2-quaterdecies, pegno rotativo
Infine, viene introdotto il pegno rotativo per i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, compresi i vini. Questi beni possono essere sottoposti a pegno rotativo, che consiste nella clausola di rotatività con la quale le parti convergono sulla possibilità di sostituire il bene, originariamente costituito da garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
Fondo di Garanzia PMI esteso al settore agroalimentare (limitazione territoriale)
L’articolo 49-bis estende alle imprese del settore agroalimentare, ubicate nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, le garanzie del Fondo PMI per un importo massimo di 2,5 milioni per impresa (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Regione Veneto: Vo').
Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal CONFIDI o da altro Fondo di Garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.
A tal fine, il comma 3 dell’art. 49-bis assegna 50 milioni di euro.
Inoltre, il MISE, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrà decretare l’estensione della garanzia anche a PMI ubicate in altre zone.
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