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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il “Decreto Rilancio”, in vigore dallo stesso giorno, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si riepilogano di seguito le principali misure fiscali adottate.
Per le imprese e i lavoratori autonomi con volume di ricavi/compensi inferiori a 250 milioni di euro nel 2019, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo all’anno 2019 (che avrebbe dovuto essere versato il prossimo 30 giugno); resta, invece, dovuto l’acconto per il medesimo periodo di imposta (dovuto in due rate, una scaduta il 30/06/2019 e una in data 30/11/2019). Per gli stessi soggetti, non è dovuto nemmeno l’acconto IRAP per l’anno 2020 (in scadenza il prossimo 30 giugno); l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico o, se inferiore, con il metodo previsionale. Dall’agevolazione restano escluse banche, assicurazioni e intermediari finanziari.
Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento della loro attività.
Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1 (si veda la nostra Circolare 13/2020).
Lo stesso credito spetta, in misura pari al 30%, per i contratti di affitto di azienda o di contratti di servizi e prestazioni complesse, comprensivi almeno di un immobile a uso non abitativo e destinato allo svolgimento dell’attività. Nella stessa misura si applica alle attività professionali.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito di imposta (sia quello relativo ai canoni di locazione che quello relativo all’affitto di azienda) si applica indipendentemente dal volume di ricavi. Per le strutture turistiche ricettive che hanno attività stagionale, il credito spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno.
I contribuenti che entro il 31/12/2019 hanno effettuato la "prenotazione" di beni strumentali per poter beneficiare del superammortamento, mediante l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il pagamento dell'acconto minimo del 20%, hanno tempo fino al 31/12/2020 per poter effettuare l’investimento in luogo del 30/06/2020 previsto originariamente dal D.L. 34/2019.
Per le spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 da persone fisiche, condomìni e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, viene introdotto un super bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Le condizioni per accedere al bonus sono tre:
La detrazione del 110% spetta per gli interventi fatti nei condomini o nelle abitazioni che rappresentino l’abitazione principale delle persone fisiche (con eccezione IACP e Coop edilizie). La detrazione è recuperata in cinque anni.
Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti cui spetta una detrazione fiscale per alcuni specifici lavori effettuati, possono scegliere, alternativamente, di trasformare la detrazione stessa:
A tal fine, occorre:
Gli interventi per cui spetta tale possibilità sono:
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata fruita la detrazione. La quota non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi né essere chiesta a rimborso.
Agli esercenti attività di impresa, arte e professione è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 80.000 euro, per adeguare gli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza COVID (ad esempio, rifacimento spogliatoi, mense, acquisto di strumenti per il rilevamento della temperatura, ecc.). Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazione per le medesime spese, nel limite di costi sostenuti. Si utilizza, in compensazione, a decorrere dall’anno 2021.
I beneficiari dei crediti previsti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono essere ceduti ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, in luogo dell’utilizzo diretto.
Il cessionario del credito lo utilizza con le stesse regole con cui lo avrebbe utilizzato il cedente se non lo avesse ceduto, vale a dire in compensazione.
I crediti che è possibile cedere sono i seguenti:
Fino al 31/12/2020, la cessione di mascherine, guanti, disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale è esente da IVA e consente comunque la detrazione dell’imposta. La norma prevede, inoltre, l’inserimento di questi beni nella tabella A, parte II-bis allegata al Decreto IVA che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA in misura pari al 5% (che, quindi, verrà applicata concretamente dal 2021, quando cessa il regime transitorio di esenzione).
Agli esercenti attività di impresa, arte e professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel limite massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispostivi di sicurezza individuali (mascherine, guanti, disinfettanti) e di dispositivi di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi). Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa (quindi modello Redditi 2021) oppure in compensazione. Non è tassato. Verrà emanato un provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono prorogati i termini per procedere al recupero dei versamenti sospesi per effetto dei provvedimenti in materia di COVID. In particolare:
L’entrata in vigore della “plastic tax”, che incide sulla immissione in consumo di prodotti di plastica monouso, è rimandata all’01/01/2021. Stesso termine è previsto per l’entrata in vigore della “sugar tax”, che incide invece sulla produzione di bevande edulcorate.
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, relativamente a conti correnti e libretti di risparmio è pari ad euro 100,00 (in luogo degli attuali euro 34,20), con un limite massimo di 14.000 euro.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, che usualmente viene effettuata con riferimento al primo gennaio di ogni anno e con versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno (artt. 5 e 7 L. 448/2001 e successive modificazioni), può essere effettuata anche con riferimento alla data dell’01/07/2020 e con il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30/09/2020, in un’unica soluzione o in tre rate annuali (con applicazione degli interessi in misura del 3% annuo). La perizia che attesta il valore della partecipazione o dei terreni deve essere asseverata entro il 30/09/2020.
I contribuenti per i quali l’obbligo di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi è entrato in vigore l’01/01/2020 (volume d’affari inferiore a 400.000 euro) e che ancora non si sono dotati di un registratore telematico, fino all’01/01/2021 non incorrono in sanzioni se trasmettono i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di riferimento.
L’entrata in vigore è differita all’01/01/2021 (in luogo dell’01/07/2020).
I versamenti dovuti a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 18/05/2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020. Entro la medesima data possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, i medesimi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19/05/2020 e il 31/05/2020.
Sono previste tre novità:
Per i periodi di imposta 2020 e 2021 verrà modificata la normativa ISA, al fine di tenere conto della situazione di emergenza; in particolare, si prevede l’introduzione di nuove cause di esclusione.
Sono prorogati al 16/09/2020, con pagamento in unica soluzione o in quattro rate di pari importo:
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo 08/03/2020 - 31/08/2020 (prima la sospensione era ferma al 31/05/2020) dei versamenti derivanti da:
Inoltre, per i piani di dilazione in essere all’08/03/2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi fino al 31/08/2020, la decadenza si ha nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (a regime, le rate non pagate che comportano la decadenza sono cinque).
Il mancato o insufficiente pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, relativamente alla definizione dei carichi affidati alla riscossione (“rottamazione ter”) e al “saldo e stralcio”, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale versamento delle rate entro il 10/12/2020.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di rettifica e liquidazione che scadono nel periodo 08/03/2020 - 31/12/2020 sono emessi entro il 31/12/2020 e notificati nel periodo compreso tra l’01/01/2021 e il 31/12/2021, salvo casi urgenti.
Il termine per impugnare e contestare le sanzioni derivanti dall’iscrizione d’ufficio dei fabbricati rurali, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici, al catasto dei fabbricati è prorogato al 31 dicembre 2021 (copre sisma 24/08/2016, 26 e 30/10/2016, 18/01/2017).
Non è dovuta la prima rata IMU 2020: