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L’avvio della nuova IMU si complica ulteriormente. Se l’imposta riscritta dalla Legge 160/2019 mantiene saldi gran parte degli aspetti della previgente disciplina, ora la giungla che attende i contribuenti è data dalle decisioni dei Comuni di sospendere o prorogare il versamento della prima rata. I contribuenti dovranno quindi verificare le delibere “dell’ultimo minuto” prima di procedere al versamento il prossimo 16 giugno.
Il D.L. n. 34/2020 non ha modificato i termini per il versamento dell’acconto IMU, ma ha previsto una specifica esenzione per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, nonché per gli stabilimenti termali e per gli immobili di categoria D/2 destinati all’attività turistico ricettive, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.
I termini di versamento dell’acconto IMU possono essere modificati dalle Amministrazioni locali. Ciò ha visto un’eterogeneità di provvedimenti che, in taluni casi, vedono anche l’ipotesi di rinvio del versamento dell’acconto, ad esclusione della quota destinata alle casse statali, complicando ulteriormente i calcoli per i contribuenti.
L’accorpamento della TASI all’IMU dal 2020 non ha modificato alcune peculiarità del tributo.
Rispetto all’IMU versata lo scorso anno, anche per la nuova IMU è confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze. Nel caso in cui l’immobile destinato ad abitazione principale rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’imposta municipale sarà dovuta con aliquota ridotta (0,5%) e si potrà applicare la detrazione di € 200.
Per abitazione principale deve intendersi l'immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, tuttavia, il regolamento comunale può equiparare all’abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
Tra le novità per il 2020 è bene segnalare che non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi, per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta.
L’esenzione IMU è confermata anche per i seguenti immobili che vengono equiparati all’abitazione principale:
Sono inoltre esclusi da IMU i seguenti immobili:
La soppressione della TASI e l’accorpamento della relativa componente all’IMU vede, da quest’anno, l’applicazione della nuova IMU anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce".
L’aliquota base per tali immobili è del 1 per mille, ma i Comuni potranno ridurla fino al completo azzeramento.
Il comma 745 della Legge 160/2019 conferma le modalità di calcolo della base imponibile per i fabbricati. Pertanto, alla rendita catastale rivalutata del 5% dovrà essere applicato il moltiplicatore corrispondente alla tipologia dell'immobile:
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
160 |
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
140 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5 |
80 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5 |
65 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
55 |
Per i fabbricati strumentali classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata sulla scorta dei valori contenuti nelle scritture contabili moltiplicati per dei coefficienti di rivalutazione. Si segnala che quest’anno non è ancora stato pubblicato il decreto che fissa gli appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici.
Per quanto riguarda la determinazione dell’IMU per i fabbricati, il comma 747 della L. 160/2019 conferma le riduzioni del 50% previste per:
Non vi sono novità per il calcolo dell’IMU sui terreni agricoli, compresi quelli non coltivati. In tali ipotesi, la base imponibile IMU è determinata dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
È comunque confermata l'esenzione IMU per i terreni agricoli:
Per le aree edificabili le novità introdotte dalla nuova IMU riguardano la definizione delle aree costituenti parte integrante del fabbricato, la cui definizione è la seguente: “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
In base alla nuova definizione, è necessario provvedere all'accatastamento unitario per evitare la tassazione. In alternativa, come chiarito dalla Circolare 1/DEF 2020, l'esenzione è ammessa anche a fronte della semplice graffatura di dette superfici.
Il comma 746 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) conferma che “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
In base alle nuove disposizioni, emerge l’intento del legislatore di codificare il problema della tassazione di un’area fabbricabile che diventa tale nel corso dell'anno e che di conseguenza non aveva un valore di mercato al 1° gennaio perché considerata unica con il fabbricato. Inoltre, è stata prevista la possibilità per i Comuni di stabilire, con proprio regolamento, il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili.
Per approfondire il tema si rimanda alla Circolare 129/2020