Tra le misure a sostegno delle imprese, per le conseguenze economiche dell’emergenza COVID-19, ve ne sono alcune condizionate al fatto che gli “aspiranti beneficiari” abbiano subito una sensibile riduzione del fatturato, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
Operano, in tal senso, il contributo a fondo perduto, istituito dall’art. 25, e il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per l’affitto di azienda, previsto dall’art. 28.
Per il contributo a fondo perduto è previsto il requisito del calo di fatturato, con riferimento al mese di aprile 2020, di almeno un terzo rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Sale invece al 50% il calo di fatturato richiesto per le locazioni e gli affitti d’azienda che, inoltre, deve essere riferito alle singole mensilità, con riferimento al periodo marzo-aprile-maggio 2020, e confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente (per le imprese turistico-ricettive con attività stagionale il periodo di riferimento è quello di aprile-maggio-giugno 2020).
Le esclusioni per i Comuni in stato d’emergenza
Per entrambe le misure di intervento, una delle condizioni per le quali non è richiesto il calo del fatturato è che i beneficiari, “a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”.
Tale precisazione è infatti prevista sia al comma 4 dell’articolo 25 (fondo perduto) e sia al comma 5 dell’articolo 28 (credito d'imposta per le locazioni).
La verifica di questo requisito esimente appare alquanto complessa. Le istruzioni ed il modello per la cessione dei crediti d’imposta da locazione, essendo precedenti alla conversione in Legge del D.L. 34/2020, non prendono nemmeno in considerazione tale ipotesi.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella prima informativa sul contributo a fondo perduto, la Circolare 15/E del 13 giugno 2020, si limita ad illustrare la norma, ma non entra nello specifico di come rilevare i Comuni interessati.
Nella successiva Circolare 22/E/2020, l’Agenzia rimarca che “la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso "indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni”.
Nella stessa Circolare, a titolo esemplificativo, l’Agenzia rappresenta il fatto che debbano essere inclusi nell’ambito dei soggetti con domicilio o sede operativa in uno dei Comuni in stato d’emergenza alla data del 31 gennaio 2020, quelli ricompresi nella delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, che istituiva lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria, nei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019.
L’Agenzia prosegue ricordando che:
- “con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella allegata alla delibera stessa;
- i presidenti delle Regioni, delegati dal Capo della Protezione Civile, hanno emanato apposite ordinanze commissariali che hanno individuato i Comuni interessati dallo stato di emergenza”.
La complicazione per i contribuenti (e per chi li assiste) discende appunto da questa ultima indicazione, secondo la quale i Comuni interessati avrebbero dovuto essere individuati da apposite ordinanze commissariali.
Tali ordinanze non seguono uno schema univoco e, a seconda delle Regioni o degli eventi che si sono verificati, non sempre consentono un’agevole individuazione dei Comuni interessati.
Così è possibile rinvenire ordinanze con il dettaglio dei Comuni interessati; in tal caso, se lo stato d’emergenza era in essere al 31 gennaio 2020, a prescindere dalla presenza di detti Comuni nella lista allegata alle istruzioni ministeriali, gli aspiranti beneficiari degli aiuti di Stato si ritiene possano legittimamente attestare il requisito che li esclude dall’obbligo del calo di fatturato.
Altre volte, però, nelle ordinanze sono citate le sole Province interessate e altre ancora fanno riferimento all’intero territorio regionale e, in nessun caso, è possibile rinvenire l’elenco dei Comuni interessati.
Ne è un esempio il caso della Regione Emilia-Romagna in cui, dalle deliberazioni consultabili sul sito della Protezione Civile, non si rinvengono delimitazioni per Comune. In tal caso, la stessa pagina predisposta dalla Protezione Civile “rimanda alle disposizioni già pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, nonché ad eventuali successive note interpretative che dovessero uscire in merito”.
Considerando che il prossimo 13 agosto scadono i termini per presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto e vista la gravità delle sanzioni (anche di carattere penale) previste in caso di indebita percezione del contributo, sarebbe opportuno un rapido chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla modalità con cui identificare i Comuni in stato d’emergenza, auspicando inoltre il rinvio del termine per la presentazione delle istanze al mese di settembre.
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