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La Corte di Cassazione ha ribadito come, in materia di TARI, la riduzione del tributo spetti in caso di mancato svolgimento del servizio in una zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.
Nell’Ordinanza 19767 del 22 settembre 2020, i giudici hanno ricostruito la disciplina impositiva del tributo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, oggetto di numerose variazioni nel corso degli ultimi decenni.
Una delle caratteristiche comuni alle revisioni intervenute negli anni, valida anche per quanto concerne la TARI, è la forte impronta pubblicistica del servizio, tanto che i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, anche nell’ipotesi in cui non intendano avvalersi di tali servizi.
Il tributo, infatti, ha la funzione di coprire un servizio indivisibile, a favore dell’intera collettività, quindi non riconducibile esclusivamente ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.
Tuttavia, la norma istitutiva del tributo (Legge n. 147/2013) prevede l’applicazione di specifiche riduzioni nell’ipotesi di mancata erogazione del servizio di raccolta rifiuti.
In particolare, i commi 656 e 657 dell’articolo 1 dispongono quanto segue:
Secondo l’interpretazione offerta dagli Ermellini, le suddette riduzioni sono obbligatorie e, al verificarsi delle situazioni oggettive indicate nella norma, “spettano ope legis, a prescindere da una loro previsione nel Regolamento comunale”.
Per quanto concerne la condizione prevista dal comma 657, ovvero il fatto che la riduzione operi a condizione che il servizio, pur se istituito, non venga concretamente svolto in una determinata zona del territorio, i giudici hanno precisato che per zona debba “intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione…”.
In mancanza di specifiche indicazioni nel Regolamento comunale, compete al giudice determinare se l’area oggetto del disservizio abbia dimensioni tali per cui l’assenza del servizio di raccolta renda impossibile la fruizione dello stesso, con la necessità di interventi sostitutivi. Il giudice dovrà quindi valutare che la distanza dal punto di raccolta sia tale, non tanto di arrecare una difficoltà di accesso al servizio, da impedirne la fruizione.
Il legislatore ha quindi ritenuto che, nelle aree del territorio comunale ove il servizio di raccolta rifiuti non venga effettuato, indipendentemente dalle ragioni del mancato servizio, possa essere pretesa una riduzione della tariffa ordinaria nella misura massima del 40% e graduata in funzione della distanza dal punto di raccolta più vicino.
Quando il Regolamento comunale non disponga nulla in merito, spetta al giudice determinare la misura della riduzione applicabile, mentre al contribuente spetta l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione.
Per quanto riguarda l’ulteriore riduzione al 20% della tariffa ordinaria, prevista dal comma 656 in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, anche nelle ipotesi patologiche previste dalla norma, la stessa spetta indipendentemente da una previsione nel Regolamento comunale, qualora si dimostrino i presupposti.
Nel caso oggetto dell’Ordinanza, era incontestato il fatto che il servizio di gestione dei rifiuti era stato istituito, pertanto i giudici hanno ritenuto corretta l’applicazione del principio espresso dal comma 657, rinviando alla CTR campana l’accertamento della concreta riduzione, applicabile entro la misura massima del 40% della tariffa ordinaria.