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Con la Risposta n. 392/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio orientamento sull’aliquota IVA applicabile alla cessione di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento per l’esercizio venatorio.
L’istante, in qualità di ente incaricato del ripopolamento faunistico, si interrogava sulla corretta aliquota da applicare alla cessione dei suddetti animali, destinati ad un utilizzo di ripopolamento in quanto, aderendo all’interpretazione offerta dalla Sentenza 19 luglio 2019, n. 125, emanata dalla CTP di Piacenza, in cui si era sostenuto che la cessione di animali delle specie avicole, destinati al ripopolamento di un istituto faunistico, dovesse essere soggetta ad IVA nella misura ridotta del 10% e non nella misura ordinaria del 22%, aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un avviso di rettifica, in quanto riteneva che la cessione di fagiani, effettuata dall’impresa agricola nei suoi confronti, avrebbe dovuto essere soggetta all’IVA del 22%.
Nella Risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate è ribadito come nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, al punto 7, è previsto che l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, per le cessioni aventi ad oggetto "conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione".
In base al tenore letterale della descrizione riportata in tabella A, risulta quindi fondamentale comprendere se la destinazione dei suddetti animali è volta al consumo per l’alimentazione umana.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 500540 del 1973, ha precisato che, stante il carattere tassativo rivestito dalle previsioni recate dalla citata tabella, non è possibile estendere per analogia il beneficio dell'aliquota ridotta "a beni aventi una destinazione diversa da quella specificamente indicata nella tabella stessa (...). Pertanto (...) le importazioni e le cessioni nello Stato di selvaggina destinata al ripopolamento delle riserve sono soggette all'IVA" con aliquota ordinaria.
Nel caso di specie, essendo la cessione finalizzata alla protezione della fauna selvatica, dato che l’acquirente è un ente che, effettuata una “ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, attuata mediante adeguati censimenti, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento venatorio", l'alimentazione umana non rappresenta la destinazione dei beni acquistati, essendo i predetti animali acquisiti per finalità di ripopolamento venatorio.
Conseguentemente, secondo l’Agenzia, in questo caso le cessioni aventi ad oggetto lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22%.
Tale orientamento appare coerente e condivisibile, infatti l’apertura concessa dalla CTP di Piacenza lascia adito a valutazioni che potrebbero generare, a seconda dei casi, differenti valutazioni sulla corretta aliquota IVA da applicare.