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Con la Circolare 27/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già indicato nella precedente Circolare 25/E/2020, in relazione alle modifiche introdotte dai provvedimenti COVID-19 in materia di versamento del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020, nonché sulle modalità di calcolo del saldo IRAP 2020.
Per venire incontro alle aziende ed ai lavoratori che hanno subito gli effetti della crisi economica da COVID-19, l’articolo 24 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, in favore dei soggetti con fatturati o compensi inferiori a 250.000 euro, ha disposto che per il periodo d’imposta 2019 non sia dovuto il versamento del saldo IRAP, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Inoltre, non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta 2020.
Tuttavia, il primo acconto IRAP per l’anno 2020, anche se non versato, dovrà essere tenuto in considerazione per la determinazione del saldo IRAP 2020 (acconto figurativo).
L’Agenzia, con la Circolare 25/E del 20 agosto 2020, aveva già fornito, pur con ritardo, i primi chiarimenti sull’applicazione della disposizione introdotta dall’art. 24 del Decreto Rilancio. Tuttavia, permanevano diversi dubbi in ordine alle possibili casistiche che avrebbero potuto presentarsi.
L’Agenzia ha precisato che l’acconto IRAP può essere determinato con metodo storico o con metodo previsionale. In base al metodo storico, il calcolo dell’acconto va effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta, e ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno 2019.
Con il metodo previsionale, il contribuente calcola l’acconto sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno 2020.
Per l’anno 2020, i contribuenti che beneficiano della misura non sono tenuti a versare il 40% dell’acconto IRAP (50% in caso di contribuenti che applicano gli ISA).
L’Agenzia ha quindi precisato che, ai fini della determinazione dell’importo dell’acconto figurativo, indipendentemente dall’importo eventualmente versato, occorre considerare il valore corrispondente all’acconto dovuto con il metodo storico.
Inoltre, in ogni caso, ovvero sia nell’ipotesi di computo dell’acconto tramite metodo storico che tramite metodo previsionale, l’acconto figurativo che potrà essere sottratto dal saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 “non potrà mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titoli di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere”.
Per meglio illustrare il metodo applicabile ai fini della corretta definizione dell’acconto figurativo che dovrà essere sottratto nel calcolo dell’IRAP del prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni esempi, prendendo il caso di un soggetto IRAP che, nel periodo d’imposta 2019, abbia avuto un’imposta pari a 1.000 euro.


Fonte: Circolare AdE n. 27/E/2020
Ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 23/2020, con riferimento esclusivamente al periodo d’imposta 2020, non si applicano sanzioni e neppure interessi qualora le somme dovute a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP non risultino inferiori all’80% della somma dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione si applica anche:
La disposizione si applica anche agli acconti relativi alle addizionali delle suddette imposte, con l’esclusione dell’addizionale regionale IRPEF per la quale non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno.