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Con la Risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 184 e seguenti) poi modificato e prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 commi 1051 e seguenti).
Il provvedimento si limita ad indicare i codici tributo da utilizzare per i crediti maturati a seguito degli investimenti aventi i requisiti disposti dalle citate disposizioni. Non vengono sciolti alcuni dei dubbi sollevati in questi mesi e, in particolare in relazione alla possibilità di utilizzo del credito da parte dei soci delle società di persone.
Il provvedimento fa una distinzione tra i crediti d’imposta disposti dalla precedente Legge di Bilancio, che possono essere utilizzati solo a decorrere dall’anno successivo all’acquisto, a quello della entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione (per beneficiare del credito in misura maggiore), e quelli disposti dall’art. 1, commi 1051 e seguenti della Legge n. 178/2020, per i quali è prevista la possibilità di utilizzare il credito d’imposta già a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito in compensazione può avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo del modello F24, da presentare unicamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo istituiti sono i seguenti:
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Codice tributo da esporre nella sezione Erario |
Descrizione |
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6932 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019 |
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6933 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 |
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6934 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 |
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6935 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n. 178/2020 |
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6936 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020 |
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6937 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 |
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione, ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.