Come noto (cfr. nostra Circolare n. 181 del 25 marzo 2021), l’articolo 1 del recente Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici che sono stati maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica che stiamo attraversando.
In particolare, il comma 7 del medesimo articolo 1 del D.L. 41/2021, oltre a definire la non concorrenza del contributo suddetto alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF ed IRAP), stabilisce la possibilità, in capo al contribuente, di esercitare un’opzione irrevocabile in merito alla modalità di fruizione dello stesso.
Più in particolare, il contributo a fondo perduto potrà essere riconosciuto, oltre che tramite accredito diretto sul conto corrente bancario o postale, anche sotto forma di credito d’imposta (per l’importo pari alla sua totalità) da utilizzare in compensazione (secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) di tributi e contributi dovuti dal contribuente.
Modalità di richiesta
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la richiesta di contributo deve essere inoltrata dal contribuente tramite i canali telematici del portale dell’Agenzia stessa, e l’istanza attraverso la quale tale richiesta viene trasmessa può essere compilata a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 (cfr. nostra Circolare n. 184 del 25 marzo 2021).
Per rendere maggiormente appetibile il ricorso alla compensazione secondo i principi di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, il Legislatore ha stabilito che tale contributo non soggiace alle limitazioni previste per altri tipi di provvidenze ed in particolare ha previsto la non applicabilità delle seguenti disposizioni:
- articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, limite annuo di compensazione massima di 700.000 euro;
- articolo 1, comma 53 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, limite di 250.000 euro per i crediti riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- articolo 31, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro.
Ricordiamo che, non essendo diversamente esplicitato dalla norma, l’utilizzo del credito compensabile potrà essere esercitato anche oltre l’anno in corso, mentre non è prevista l’opportunità di cessione a terzi dell’importo corrispondente al contributo.
Quest’ultimo, inoltre, non risulta in alcun modo frazionabile, pertanto non sarà possibile fruire del ristoro suddividendolo parte in accredito diretto e parte attraverso l’utilizzo della compensazione.
Quindi, spetterà al contribuente effettuare valutazioni di convenienza che permettano di indirizzare la scelta di utilizzo tra una modalità e l’altra, considerando l’eventuale capienza dei debiti tributari (se esistenti) che permettano l’eventuale fruizione celere del beneficio.
Scelta irrevocabile
Relativamente alla precisazione inserita al comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 41/2021, laddove si specifica che il contribuente deve esercitare una scelta irrevocabile tra l’accredito diretto e l’utilizzo della procedura compensativa, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
L’irrevocabilità della scelta è subordinata all’accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che sarà manifestato attraverso l’inserimento dell’esito nell’apposita area riservata del portale all’uopo dedicata (Fatture e Corrispettivi, Contributo a Fondo Perduto, Consultazione Esito).
Pertanto, solamente dopo avere ricevuto comunicazione sul buon esito della istanza, il contribuente non potrà modificare la sua scelta previamente esercitata, inoltre solo a partire da quel momento (l’accoglimento delle prime istanze dovrebbe arrivare entro il 16 aprile p.v.) sarà possibile effettuare la compensazione alla prima data utile. Precisiamo inoltre che, ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Il credito d’imposta sarà quindi fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che avverrà tramite i suoi canali telematici.
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